"Le sanzioni previste dall'art. 709-ter c.p.c. sono applicabili anche nell'ipotesi di inadempimenti concernenti le statuizioni d'ordine patrimoniale, e non soltanto concernenti l'affidamento; la norma, infatti, sanziona le gravi inadempienze, e tali possono sicuramente essere gli inadempimenti d'ordine economico, trattandosi di crediti alimentari sanzionati anche penalmente e, quindi, si ripete, già sottoposti a valutazione di gravità da parte del legislatore penale; inoltre sanziona gli atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, e in tale ottica vanno comprese anche le violazioni d'ordine economico, atteso che la sufficienza di risorse economiche è condizione indispensabile di esplicazione e sviluppo della personalità del minore e, al tempo stesso, condizione indispensabile di indipendenza del genitore collocatario nell'esercizio delle proprie facoltà genitoriali nell'interesse del minore stesso; si deve ritenere, d'altra parte, che in una materia così delicata, se effettivamente il legislatore avesse voluto escludere la sanzionabilità di condotte pregiudizievoli delle condizioni economico-patrimoniali del minore, lo avrebbe espressamente disposto con una formulazione letterale precisa e ben diversa da quella adottata, che è lessicalmente riferibile ad ogni grave violazione ed ad ogni modalità di condotta che sia di pregiudizio al minore; in altri termini, il legislatore non avrebbe tipizzato l'illecito come fattispecie causalmente orientata, come invece ha fatto". È l'orientamento espresso dal Tribunale modenese che, con Ordinanza 29 gennaio 2007, ha ritenuto di dover applicare ad un padre che non aveva corrisposto una rata mensile del mantenimento per il figlio minore la sanzione più lieve tra quelle previste dall'art. 709-ter c.p.c., ovvero l'ammonizione.
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