- Dashcam: come funzionano
- Dashcam e Codice della Strada
- Filmati delle dashcam e valore probatorio
- Dashcam e privacy
Dashcam: come funzionano
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Le dashcam spopolano, ma sono legali? Sono moltissimi infatti coloro che, vicino allo specchietto, installano piccole telecamere per avere un aiuto in più per fare manovra, parcheggiare, proteggere l'auto da malintenzionati o filmare chi ci tampona e precostituirsi così una prova per un eventuale giudizio di risarcimento del danno. Una cosa è certa, l'installazione della dashcam comporta inevitabili problemi di sicurezza stradale, ma anche di possibile violazione della privacy. Vediamo quindi di capire che cosa sono più nel dettaglio le dashcam, se i filmati che vengono registrati possono costituire una prova da utilizzare legalmente in un giudizio e infine quali sono i problemi di privacy che possono comportare.
Ma cosa sono le dashcam?
Il termine dashcam è il termine abbreviato di dashborad cam, piccola telecamera progettata e pensata per essere posizionata sul cruscotto dell'auto o vicino allo specchietto retrovisore. Alcuni modelli sono addirittura incorporati nello specchietto tanto da essere quasi del tutto invisibili a un occhio poco esperto.
Diffuse ormai da anni negli Stati Uniti e in Russa, stanno riscuotendo un grande successo anche in Italia. Poiché tuttavia la dashcam è uno strumento che registra delle immagini e che è posizionato all'interno di un veicolo che circola su strada, non si possono assolutamente trascurare i possibili risvolti in tema di sicurezza e di privacy.
Dashcam e Codice della Strada
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Il Codice della Strada non disciplina nello specifico le dash cam e il loro posizionamento all'interno dell'abitacolo.
L'art. 141 comma 2, del Titolo V del Codice della Strada, dedicato alle norme di comportamento prevede però che: "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile."
La norma, nel riferirsi al campo di visibilità del conducente, dispone in sostanza che lo stesso deve avere sempre una visione ampia della strada che sta percorrendo. Pertanto se la telecamera è installata in modo da limitare la sua visuale, risultando pericolosa per la circolazione, si corre il rischio d'incorrere in una sanzione minima di 42 euro fino a un massimo di 173 euro (come in vigore dal primo gennaio 2021).
Il Codice della Strada, legge specifica che regola la circolazione non vieta quindi l'installazione e l'utilizzo delle dashcam, fermo restando che, in caso di posizionamento scorretto, le forze di polizia potrebbero sempre irrogare una sanzione se dovessero ritenerlo necessario per garantire la sicurezza degli utenti stradali.
Filmati delle dashcam e valore probatorio
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Chi acquista una dashcam senza dubbio, non lo fa solo per avere un aiuto in più nella guida, ma anche e soprattutto per tutelarsi in caso di sinistro. Grazie al filmato che riprende ad esempio un tamponamento, il conducente dell'auto danneggiata ha senza dubbio una carta in più da giocarsi con l'assicurazione o in un eventuale giudizio.
Dal punto di vista dell'efficacia probatoria i filmati delle dashcam sono disciplinati in modo piuttosto generico dall'art. 2712 c.c che si occupa delle riproduzioni meccaniche e che così dispone: "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime."
In base al tenore della norma i filmati registrati con la dashcam sono utilizzabili in giudizio a condizione che la controparte non ne contesti la rispondenza alla realtà. Disconoscimento che tuttavia, non è così agevole come può sembrare.
La Corte di Cassazione infatti ha avuto modo di precisare nella sentenza n. 3122/2015 che: "In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il disconoscimento che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni."
Dashcam e privacy
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Come accennato sopra, l'installazione di una dashcam all'interno dell'abitacolo può comportare anche inevitabili problemi legati alla privacy dei soggetti ripresi. Indubbio infatti che le registrazioni effettuate con la telecamerina installata in auto possano riprendere dati identificativi di soggetti.
Come ovviare a questo problema? Ma soprattutto le riprese delle dashcam violano la privacy?
Sul punto il Garante della Privacy non è ancora intervenuto in modo specifico. Indubbio che il discrimine è l'utilizzo che si fa dei dati e il modo in cui gli stessi vengono utilizzati. Non dimentichiamoci infatti che in materia di privacy il GDPR, ossia il Regolamento UE 2016/679, prevede limiti ben precisi,
In generale si può però affermare che quanto viene filmato con la dashcam per essere utilizzato nel rispetto della legge deve rispettare le seguenti regole:
- prima di tutto le immagini registrate non devono essere diffuse a terzi soggetti estranei, se poi lo si vuole fare è necessario utilizzare sistemi di oscuramento dei volti e delle targhe o tecniche ulteriori finalizzare a evitare il riconoscimento;
- in secondo luogo possono essere utilizzate solo da una persona fisica per un utilizzo esclusivamente privato;
- occorre adottare le opportune cautele per evitare che i dati contenuti nella video registrazione vengano sottratti illecitamente da terzi;
- è necessario limitare le riprese allo spazio necessario alla finalità che si vuole perseguire.
Lecito insomma riprendere il paesaggio, non i dati sensibili altrui e sempre che le immagini vengano utilizzate per scopi puramente personali.
• Foto: 123rf.com