Per il Giudice di Pace di Ferentino è nullo il verbale di fermo amministrativo senza notifica dell'atto presupposto. Necessaria anche proporzione tra valore della violazione e controvalore del bene

Fermo amministrativo nullo senza notifica dell'atto presupposto

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Nullo il verbale di fermo amministrativo se manca la notificazione del verbale presupposto in quanto non si consente all'eventuale trasgressore di potersi difendere per contestare la veridicità di ciò contro cui deve ricorrere. L'omessa notifica dell'atto presupposto integra un vizio insanabile che determina la nullità degli atti successivi. Attenzione, inoltre, alla necessità della proporzione tra il valore dell'eventuale violazione con il controvalore del bene sottoposto a fermo amministrativo.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Ferentino nella sentenza n. 83/2021 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un'azienda edile, vittoriosamente assistita dall'Avv. Roberto Iacovacci, e destinataria di fermo amministrativo collegato ad altro verbale che, rileva il magistrato, non risulta notificato non essendo presente in atti tale notifica.

La Prefettura convenuta, rimasta contumace, non ha infatti provveduto a depositare documentazione attestante il contrario. Stante l'omessa notifica dell'atto presupposto, sottolinea il giudicante, deve ritenersi che il verbale di fermo amministrativo sia da ritenersi privo di motivazione, un vizio che "si rileva d'ufficio ogni qual volta il verbale per cui è causa non è stato mai notificato".

Omessa notifica e difetto di motivazione

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A sostegno della sua ricostruzione, il Giudice di Pace richiama la legge n. 341/90 che, all'art. 3, comma 2, per quanto attiene la motivazione del provvedimento (come aggiunta dall'art. 21 della L. 11 febbraio 2005 n. 15) stabilisce che "se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile a norma della presente legge anche l'atto cui esso richiama".

Tale circostanza, prosegue la sentenza, viene confermata altresì dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22500 datata 27 novembre 2012, all'interno della quale si legge che "l'atto impugnato, in quanto atto sanzionatorio, deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e di diritto".

Infatti, secondo il magistrato onorario, richiamare "sic et simpliciter" il verbale presupposto di cui non si conoscono i presupposti di fatto e di diritto (cioè la data, il luogo, la direzione dell'infrazione, l'articolo violato, le modalità con cui l'infrazione è stata rilevata, la motivazione della contravvenzione) non mette in condizione l'eventuale trasgressore di potersi difendere per contestare se è veritiero quello contro cui deve ricorrere.

Di conseguenza, il Giudice di Pace di Ferentino ritiene vada dichiarata "la nullità del verbale di fermo amministrativo per assenza di titolo mai notificato". L'omessa notifica dell'atto presupposto, infatti, appare come un vizio insanabile proceduralmente, comportando così la nullità degli atti successivi ovvero il fermo amministrativo per cu è causa.

Sul tema, la Suprema Corte (ex plurimis Cass. n. 391/1999) ha affermato che "la ratio di tale normativa è quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, onde deflazionare l'accesso alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede".

Sproporzione tra valore della violazione e controvalore del bene

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Nonostante la dichiarazione di nullità del provvedimento impugnato, particolarmente interessante appare anche l'esame operato dal Giudice di Pace quanto all'eccezione sollevata da parte ricorrente che aveva contestato la sproporzione tra il valore dell'eventuale violazione e il controvalore del bene sottoposto a fermo amministrativo, con conseguente danno grave e irreparabile per la ditta proprietaria.

Tale eccezione, si legge in sentenza, coglie nel segno. Il verbale di fermo amministrativo, nel caso esaminato, ha riguardato un camion con annessa gru di proprietà della società ricorrente, la quale ha dimostrato che il veicolo sottoposto a fermo ha un valore di circa 30mila euro. Di conseguenza "il fermo amministrativo di tre mesi appare esagerato per un camion di tali dimensioni, che serve per il lavoro della ditta, mezzo specifico che non va in giro sulle strade della penisola, a fare un viaggetto"

Il provvedimento conclude nel senso di ritenere dunque il fermo sproporzionato, ma valuta anche l'illecito di particolare tenuità, così da risultare causa di non punibilità a norma del d.lgs. n. 28/2015, circostanza che si realizza quando, rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne deriva, non appare giustificata l'accertata violazione. Copiosa sul punto la giurisprudenza dei magistrati onorari (G.d.P. Parma n. 1188/2015) nonché le ordinanze del medesimo ufficio di Ferentino, le nn. 23/2019 e 235/2020.

In quest'ultima si legge che, "poiché appare ictu oculi che nel caso de quo l'illecito sia di non particolare gravità, si può ritenere tenue come lo definisce il codice penale e in quanto tenue si può determinare la non punibilità della violazione trattandosi di un motivo che va trattato nel merito della procedura che investe la sfera della condotta, del pericolo e del comportamento; considerando che sussistono evidenti ragioni di periculum in mora in quanto il camion sequestrato è al servizio della società per l'espletamento dell'attività lavorativa (...)".

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio dei provvedimenti

Scarica pdf Giudice di Pace Ferentino sentenza n. 83/2021

Foto: 123rf.com
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