- Concorso di reati e cumulo delle pene
- Cumulo giuridico
- Cumulo parziale delle pene
- Scioglimento del cumulo giuridico delle pene: i limiti
- Scioglimento del cumulo e accesso a benefici penitenziari
- Scissione cumulo giuridico e favor rei
Concorso di reati e cumulo delle pene
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In capo al soggetto che violi più volte la legge penale ricadono le conseguenze delle sue singole azioni dovendo questi, in sostanza, rispondere in relazione a ciascuno dei reati commessi. In dettaglio, nel caso in cui una persona commetta più reati si rientra nell'ipotesi del c.d. "concorso di reati" che si distingue tradizionalmente in concorso "formale", qualora più reati siano stati commessi con un'unica azione od omissione oppure sia violata più volte la stessa disposizione, e concorso "materiale" in presenza, invece, di pluralità di azioni od omissioni.
Del concorso formale se ne occupa espressamente l'art. 81 del codice penale, a differenza del concorso materiale del quale viene disciplinata la sola risposta sanzionatoria qualora debbano applicarsi o meno pene di stessa specie (cfr. artt. 73 e ss. c.p.).
In particolare, in caso di concorso di reati che importino pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, l'art. 73 c.p., comma 1, prevede che si applichi una "pena unica", per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.
In tal caso, trova dunque applicazione la regola del "tot crimina, tot poenae", realizzandosi un vero e proprio "cumulo" di pene che consiste nel comminare al reo un'unica pena che coincide con la somma aritmetica delle singole pene inflitte per ciascun reato commesso. Tale regola trova applicazione qualora per nessuno dei reati commessi sia prevista la pena dell'ergastolo (applicandosi in questo caso l'art. 72 c.p.).
Cumulo giuridico
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Quello appena descritto rappresenta il c.d. "cumulo materiale", criterio caratterizzato da particolare rigore formale, la cui asprezza è però possibile mitigare facendo ricorso alle previsioni di cui all'art. 78 e 81 c.p. (dunque in caso di concorso formale di reati e di reato continuato). Si tratta del c.d. "cumulo giuridico" della pena, attraverso cui si esprime il ripudio di ogni automatismo repressivo (tratto caratterizzante il cumulo materiale).
In particolare, il citato art. 78 c.p. stabilisce dei limiti agli aumenti delle pene principali nel caso di concorso di reati ex art. 73 c.p. stabilendo che la pena da applicare a norma dello stesso articolo non possa essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni per l'arresto;
3) euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l'ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133bis.
Anche in caso di concorso di pene detentive temporanee di specie diversa (cfr. art. 74 c.p.), ovvero reclusione e arresto, si prevede che anche in tal caso la pena complessiva non possa superare i trent'anni.
Ai sensi dell'art. 81 c.p., si prevede invece che, chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge, sia punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo. Alla stessa pena soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Cumulo parziale delle pene
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Nella realtà giudiziaria, stabilire il criterio più favore per l'esecuzione del cumulo non è affatto agevole, soprattutto qualora ci si trovi innanzi a soggetti che hanno commesso delitti in tempi diversi e sono stati sottoposti a carcerazioni in epoche anche particolarmente distanti tra loro.
Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17503/2020), "in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione".
Pertanto, qualora il nuovo reato sopravvenga al precedente e sia commesso dopo la rimessione in liberta' a seguito della espiazione di una parte della pena inflitta con la precedente condanna, non si dovrà procedere al cumulo di tutte le pene, ma unicamente al cumulo parziale ex articolo 663 c.p.p. della porzione di pena residua con quella inflitta per il nuovo reato.
In sostanza, il precetto contenuto nell'art. 78, primo comma n.1, c.p., secondo cui la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee, non deve però essere inteso nel senso che il pluricondannato non possa essere detenuto, nel corso della vita, per un periodo complessivamente eccedente tale limite. Ciò, infatti, equivarrebbe a una ratifica di impunità per qualsiasi delitto commesso da soggetti che abbiano già scontato una pena pari a trent'anni di reclusione.
La norma, dunque, si ritiene non avere valenza assoluta, bensì relativa, nel senso che, in caso di esecuzione di una pluralità di condanne a pena detentiva, il criterio moderatore in questione opera con riguardo alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all'atto della commissione (in stato di libertà o di detenzione) di ogni nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta (Cass. n. 4806/2019).
Scioglimento del cumulo giuridico delle pene: i limiti
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I limiti posti dalle norme in materia di cumulo giuridico trovano la loro ragion d'essere nel principio della riabilitazione del reo e nell'esigenza che il sistema sanzionatorio penale sia caratterizzato da una funzione rieducatrice. Tuttavia, poiché il cumulo delle pene rappresenta sostanzialmente un beneficio per il condannato, questo dovrà permanere per tutta la fase esecutiva. Di conseguenza, l'unitarietà della pena non potrà risolversi in un danno per il condannato.
Pertanto, si ritiene sia possibile ricorrere allo scioglimento del provvedimento di cumulo ogni qual volta la considerazione unitaria del titolo esecutivo possa pregiudicare la situazione giuridica del condannato a causa di preclusioni normative apparentemente non superabili (cfr. Corte Cost. sentenza n. 361/1994).
In tal caso, le pene riacquisterebbero una propria individualità. Difatti, un tradizionale insegnamento giurisprudenziale si è pronunciato circa la necessità della scindibilità del cumulo in presenza di istituti che, ai fini della loro applicabilità richiedono la separata considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene.
Scioglimento del cumulo e accesso a benefici penitenziari
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Di ciò si è discusso spesso in relazione a coloro che sono stati condannati a pene inflitte per reati ostativi, ex art. 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, cumulate con pene irrogate per reati ostativi, in relazione all'imputazione del periodo di tempo di pena già espiata al delitto ostativo al fine di accedere ai benefici penitenziari.
Si è affermato che, in presenza di un un provvedimento di unificazione di pene concorrenti (cumulo giuridico), sia legittimo, nel corso dell'esecuzione procedere allo scioglimento del detto cumulo, qualora occorra procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario.
E si ritiene che tale operazione incidentale possa essere effettuata anche nel caso in cui nel cumulo sia inclusa una pena relativa a un titolo di reato contemplato nell'elenco di cui all'art. 4-bis o.p., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo (cfr. Cass. n. 5158/2012 e n. 1405/2010; in senso contrario, Cass. n 41322/2009).
Un orientamento che affonda le sue radici nell'arresto costituzionale che ha negato fondamento alla tesi secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 4-bis delinei uno status di "detenuto pericoloso", precisando che la detta norma va invece interpretata, conformemente al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., "nel senso che possono essere concesse misure alternative alla detenzione ai condannati per i reati gravi, indicati dalla giurisprudenza, quando essi abbiano espiato per intero la pena per i reati stessi e stiano espiando pene per reati meno gravi non ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione" (Cfr. Corte Cost. sent. 361/1994).
Scissione cumulo giuridico e favor rei
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Una conclusione sposata anche dal Tribunale di Sorveglianza di Torino (provv. del 19 marzo 2013), secondo cui la scissione del cumulo giuridico delle pene appare preferibile "non soltanto perché tale soluzione interpretativa appare coerente con il principio generale del favor rei, ma in quanto più aderente alla prospettiva di ripudio del 'tipo di autore' quale modello di riferimento per gli istituti penali, nonché per la accentuazione del carattere personale della responsabilità in ambito penale".
Tra l'altro, l'opposta tesi della inscindibilità del cumulo, rischierebbe di determinare una non giustificabile diversità di trattamento tra condannati sulla base della pura casualità derivante dall'essere tali soggetti sottoposti ad un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo delle condanne; ovvero di distinte esecuzioni per pene originate da singole e distinte condanne non formalmente cumulate. Una conclusione del genere viene ritenuta in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, di uguaglianza (art. 3, Cost.) e inerenti alla funzione risocializzante della pena (art. 27, comma 3, Cost.).
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