Per la Cassazione, il fatto che due coniugi raggiungano un accordo in merito alle questioni economiche all'interno della separazione non fa sì che possa ritenersi derogata l'indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale

Vietati accordi sull'assegno di divorzio

[Torna su]

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11012/2021 ha sancito e ribadito il principio di diritto secondo cui "gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perchè stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Vengono dunque anche richiamate due precedenti sentenze della stessa Corte (cfr. Cass. n. 2224/2017; Cass. n. 5302/2006) che rafforzano ulteriormente la posizione e la decisione presa dalla stessa e che, dunque, rendono perfettamente fondato il ricorso posto in essere dal ricorrente.

Leggi anche Vietati gli accordi dei coniugi separati sull'assegno di divorzio

Accordo per disciplinare assegno di divorzio: il fatto

[Torna su]

I due coniugi, nell'ambito di una separazione consensuale, ponevano in essere un accordo per disciplinare i propri futuri rapporti economici; accordo sostanziatosi nella corresponsione "vita natural durante" di un contributo da parte del marito nei confronti della moglie. Questo tipo di accordo veniva poi riproposto anche nel divorzio con l'aggiunta di un contributo a titolo di mantenimento per il figlio. Successivamente veniva proposto appello da parte del marito e la Corte d'Appello accoglieva il ricorso solo parzialmente, revocando l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per il figlio, ma mantenendo quello verso la moglie (come stabilito tramite l'accordo fra le parti).
Dunque, scrive la Corte di Cassazione: "Il giudice di secondo grado ha ritenuto che l'accordo pattuito dai due coniugi in sede di separazione consensuale, teso alla disciplina futura dei rapporti economici delle parti anche per il successivo divorzio (e con il quale era stato sciolto l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare prima i comunione), fosse ammissibile e non affetto da nullità per illiceità della causa, con la conseguenza che, non essendosi verificate situazioni di forza maggiore in ordine alle condizioni economiche delle parti, la misura dell'assegno stabilito in primo grado doveva ritenersi congrua".

La risoluzione della questione da parte della Cassazione

[Torna su]

Nei motivi del ricorso per Cassazione il ricorrente evidenziava come l'accordo concluso in sede di separazione consensuale non fosse destinato alla disciplina dei rapporti economici del divorzio e che doveva essere nullo per illiceità della causa. Questo in ragione del fatto che il diritto all'assegno divorzile ha una natura prettamente assistenziale e dunque non è un diritto di cui le parti possono disporre (è un diritto indisponibile) attraverso un accordo.
La Corte ritiene che il motivo del ricorso sia fondato e pienamente in linea con la più recente giurisprudenza in tema di nullità degli accordi conclusi in sede di separazione: "Ne consegue che il giudice di merito non avrebbe potuto fare riferimento alle statuizioni assunte in sede di separazione giudiziale, ancorchè concordate tra i coniugi, ma avrebbe dovuto indagare sull'effettiva sussistenza del presupposto richiesto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, per la concessione dell'assegno divorziale, ovvero l'inadeguatezza dei mezzi in capo al coniuge beneficiario rispetto al tenore di vita tenuto in costanze di matrimonio".
A cura dell'Avv. Maria Luisa Missiaggia, con la collaborazione di Ludovico Raffaelli


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: