La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16228/2006) ha stabilito che è nulla la delibera assembleare non sottoscritta da tutti i condomini che, nel destinare un'area comune a parcheggio di autovetture, ne disciplini l'uso escludendo uno dei condomini. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che la decisione è soggetta all'onere della forma scritta ad substantiam e ciò in quanto, modificando il regolamento di condominio, produce vincoli di natura reale su beni immobili.
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