Le vacanze in autonomia, senza la presenza dei genitori, si ritengono rientrare nelle spese straordinarie per le quali è previste il preventivo accordo tra i genitori

Famiglie divise: chi paga per le vacanze in autonomia dei figli?

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Capita sovente che i figli, pur essendo ancora minori e autonomamente non sufficienti, si approccino ad attività vacanziere da svolgere in autonomia, ovvero senza l'accompagnamento di un genitore, come possono essere viaggi organizzati, vacanze studio e così via.


Spetta dunque ai genitori decidere se concedere alla prole l'esperienza di questi viaggi extra, sobbarcandosene i relativi costi, ma la situazione appare ben più complicata in quelle famiglie non più unite, ad esempio in caso di coppie separate o divorziate, soprattutto se gli ex si trovano in disaccordo.


Questa tematica ne chiama subito in causa un'altra, quella inerente la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie in relazione al mantenimento. Infatti, nel rispetto dei principi costituzionali, entrambi i genitori hanno il dovere di "mantenere, istruire ed educare i figli". A seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, l'art. 337-ter c.c. precisa che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

Ove necessario, il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando una serie di elementi tra cui: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Mantenimento figli: spese ordinarie e straordinarie

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In generale, la giurisprudenza (intervenuta a colmare alcune lacune codicistiche) ritiene che nell'assegno periodico di mantenimento vadano ricomprese integralmente le sole spese ordinarie, ovvero quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore.

Diversa sorte seguono le spese c.d. straordinarie, ovvero quelle che "per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno 'cumulativo', di cure necessarie o di altri indispensabili apporti" (cfr. Cass. n. 18869/2014).

In pratica, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, si è ritenuto che la soluzione di stabilire in via forfettaria e aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia (cfr. Cass., n. 9372/2012).

Spese straordinarie: il carattere "composito"

Nella recente pronuncia n. 379/2021 la Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento in materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, sottolineando il carattere "composito" della dizione utilizzata dal giudice, in particolare per quanto riguarda quelle mediche e scolastiche.

Da un lato vi sono gli le somme destinate ai bisogni ordinari del figlio che, pur non ricompresi nell'assegno periodico di mantenimento, sono certe nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o meno ampi (es. spese per acquisto occhiali, visite di controllo, pagamento tasse scolastico) e che sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice (o, anche, consensualmente determinato dai genitori).

Questi esborsi possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.

Dall'altro vi sono, invece, quelle spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, che richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio".

Spese straordinarie vacanze figli

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Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, devono dunque essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito. Per quanto riguarda "cosa" debba rientrare nel novero delle spese straordinarie, sono state nel tempo molteplici le pronunce e gli orientamenti dei diversi Tribunali italiani.

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Anzi, per cercare di contenere i frequenti conflitti fra i coniugi e per rendere più costante l'orientamento giurisprudenziale, alcuni tribunali (es. Milano, Napoli, ecc.), in collaborazione con consigli dell'ordine, associazioni ed esperti, hanno redatto protocolli d'intesa destinati a fornire indirizzi più chiari nella qualificazione delle spese in ordinarie o straordinarie, prevedendo altresì quelle per cui è necessaria la preventiva concertazione tra i genitori.

In generale, si ritiene che rientrino nelle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori quelle inerenti: gite scolastiche con pernottamento; viaggi studio in Italia e all'estero; stage sportivi e vacanze senza i genitori. Tanto trova conferma anche nelle linee guida elaborate dal CNF nel 20017 riguardanti la "regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare".

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (di norma al massimo 10 gg.) oppure, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.


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