Alla prima udienza di comparizione, dal 28 febbraio 2023 le parti devono arrivare con le idee chiare, previste verifiche preliminari e memorie integrative, tempi brevi per la decisione e procedimento semplificato per le cause non controverse

Fase introduttiva tribunale monocratico

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Dal 28 febbraio 2023 procedimenti civili semplificati nelle forme e nei tempi, per poter raggiungere il tempo di definizione e garantire processi agili. Il tutto all'insegna di una maggiore collaborazione tra le parti, i difensori e il giudice.


Nell'atto di citazione il convenuto è invitato a costituirsi nel termine di 70 giorni anteriori all'udienza di comparizione (depositando la comparsa, la copia dell'atto di citazione notificata, la procura al difensore e i documenti probatori) e deve essere avvertito del fatto che, una costituzione oltre detto termine comporta le decadenze previste dagli artt. 38 e 167.


Lo stesso deve essere altresì avvisato del fatto che deve essere assistito obbligatoriamente da un avvocato nel giudizio davanti al tribunale e che lo stesso, in presenza dei presupposti di legge, può chiedere l'ammissione al patrocinio gratuito.


Notificato l'atto di citazione invece l'attore ha 10 giorni di tempo per costituirsi in giudizio personalmente (nei casi previsti dalla legge) o a mezzo procuratore. A tal fine deve depositare la nota di iscrizione, il fascicolo con l'originale dell'atto di citazione, la procura conferita al difensore e i documenti che provano quanto affermato nell'atto di citazione.


Scaduto il termine per la costituzione del convenuto il giudice istruttore, entro i 15 giorni successivi, pronuncia alcuni provvedimenti specifici e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio che dovrebbero essere trattate e che si riferiscono anche, ad esempio, alle condizioni di procedibilità della domanda e alla possibilità di ricorrere al rito semplificato.


Alle parti poi viene concesso il termine di 40 giorni prima della prima udienza per depositare memorie integrative, con cui proporre domande riconvenzionali, eccezioni, in conseguenza delle attività delle parti o per precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte.


Nei 20 giorni che precedono la prima udienza di comparizione è possibile replicare alle memorie appena viste e nei 10 giorni anteriori replicare a eccezioni nuove e indicare prove contrarie.

La prima udienza di comparizione delle parti

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Nel processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica vengono in sostanza valorizzate le fasi anteriori alla prima udienza e gli adempimenti della prima udienza di comparizione delle parti per definire immediatamente l'ambito e la portata dei mezzi di prova e il thema decidendum.


All'udienza di comparizione delle parti di cui all'art. 183 c.p.c. le stesse devono prendervi parte personalmente per tentare la conciliazione, dopo che il giudice ha interrogato le parti e chiesto i chiarimenti necessari in base ai fatti allegati. La mancata comparizione senza giustificato motivo rappresenta comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 comma 2.

Il giudice all'esito dell'udienza provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza per l'assunzione delle prove entro 90 giorni, se invece con ordinanza vengono disposti i mezzi di prova, le parti, nei termini che lo stesso stabilirà, potranno dedurre mezzi di prova in risposta ai primi e depositare memoria di replica sempre nel termine assegnato dal giudice.

Fase decisoria, pronuncia e deposito sentenza

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Fase decisoria più rapida in virtù di una contingentata rimessione delle cause in decisione (scandita da termini precisi e perentori), sia per le cause di competenza del giudice monocratico sia per quelle di competenza del collegio.

Una volta rimessa la causa al collegio questo avrà 60 giorni di tempo per il deposito della sentenza a partire dall'udienza 189 c.p.c ossia dall'udienza di rimessione dell'istruttore al collegio appunto.

Più contenuti i tempi di pronuncia e deposito della sentenza anche per il tribunale monocratico. Quando la causa matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione ha segnato le parti i termini di quell'articolo 189 c.p.c. All'udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza va depositata entro i 30 giorni successivi.

Se una delle parti lo richiede, il giudice, una volta che ha disposto lo scambio dei suoi iscritti difensivi a norma dell'articolo 189 n. 1 e 2, fissa l'udienza di discussione orale non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali. La sentenza viene quindi depositata entro 30 giorni.

Al termine della discussione però se il giudice non provvede ai sensi del primo comma 281 sexies c.p.c (lettura del dispositivo e sentenza) che disciplina la decisione dopo la trattazione orale, deposita la sentenza nei successivi 30 giorni.

Procedimento semplificato di cognizione

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Il "procedimento semplificato di cognizione", applicabile davanti al tribunale in composizione monocratica è esperibile quando:

  • la domanda si fonda su prove documentali;
  • si tratta di una domanda di pronta soluzione;
  • i fatti di causa non risultano controversi.

Questo rito semplificato rispetta comunque la regola del contraddittorio tra le parti, ma ha tempi ridotti e si conclude sempre con la pronuncia di una sentenza.

Per introdurlo si deve presentare un ricorso. Il giudice nel termine di 5 giorni dalla designazione fissa l'udienza di comparizione delle parti. Il convenuto si deve costituire non oltre il termine di 10 giorni anteriori all'udienza con comparsa di costituzione.

Nel corso della prima udienza se il giudice rileva che non vi sono i presupposti per proseguire nella forma semplificata dispone che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, in caso contrario, ossia se ritiene la causa già matura per essere decisa, allora ammette i mezzi di prova che ritiene possano rilevare ai fini della decisione e li assume.


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