Per il Tribunale di Reggio Emilia, merita l'omologazione il piano del consumatore della debitrice che è ricorsa al credito per affrontare spese legate a eventi familiari imprevisti

Omologa del piano del consumatore e meritevolezza del debitore

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Ennesima importante decisione in materia di sovraindebitamento quella del Tribunale di Reggio Emilia che nella decisione del 30 aprile 2021 (sotto allegata) fornisce una lettura meno rigida del concetto di meritevolezza necessario, nel caso di specie, a ottenere l'omologa del piano del consumatore. Per il Tribunale infatti non è "immeritevole" ricorrere al credito quando, a causa di eventi sopravvenuti e imprevedibili, non si riescono a pagare con puntualità le spese necessarie per la famiglia.

La vicenda processuale

Tutto ha inizio quando il Tribunale monocratico di Reggio Emilia non omologa il piano del consumatore presentato da una debitrice, ritenendola immeritevole. Per il Tribunale la debitrice non presenta infatti i requisiti di meritevolezza richiesti dall'art. 12 bis della legge 3/2012 perché la stessa non ha fornito le necessarie prove documentali relative alle ragioni che hanno condotto al suo indebitamento "alla diligenza del consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni e alle ragioni che hanno determinato la sopravvenuta incapacità di adempierle."

La debitrice contesta la mancata omologa sul punto della meritevolezza

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La debitrice presenta quindi reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c, contestando il rigetto in punto di meritevolezza considerato che il giudice ha rilevato la sussistenza di tutti gli altri requisiti dalla legge per procedere all'omologa eel piano.

Piano che prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dell'unico creditore privilegiato e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 7,5%. Pagamenti per i quali la ricorrente si è resa disponibile a mettere a disposizione il 70% del T.I.R (Trattamento integrativo della retribuzione) maturato.

Non è immeritevole ricorrere al credito per esigenze familiari impreviste

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Il Tribunale chiamato a pronunciarsi sul reclamo della debitrice lo accoglie, omologando il piano del consumatore presentato. Dalle produzioni documentali fornite dalla reclamante emerge infatti pienamente la sua meritevolezza.

Per il Tribunale è importante evidenziare le ragioni per le quali la debitrice è stata costretta a ricorrere al credito. La donna ha dovuto fare fronte a diverse spese, del tutto impreviste, legate alla nascita di due gemelli. Un simile evento, in una famiglia che ha già due figli piccoli, comporta necessariamente spese ulteriori come un'auto nuova, una carrozzina e altri bene necessari ai nuovi nati. Il coniuge della donna inoltre nel 2015 ha perso il lavoro, la stessa ha dovuto provvedere al pagamento delle spese scolastiche, piuttosto ingenti e a quelle correnti per la famiglia. Situazione che ha determinato la conseguente difficoltà della donna ad assolvere con la consueta regolarità i debiti contratti.

Per il Tribunale però "la stipula di finanziamenti per fare fronte ai debiti maturati non si pone in contrasto con un canone di meritevolezza nel ricorso al debito in quanto i finanziamenti richiesti ed ottenuti si erano resi necessari, in ragione di esigenze familiari necessarie. L'impossibilità di adempiere ai propri obblighi, quindi, è derivata proprio dal sopravvenire di circostanze non prevedibili, che non consentono di formulare in questa sede un giudizio di non meritevolezza della condotta della ricorrente."

Vero che le modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 e che hanno inciso sul concetto di meritevolezza, escludendo l'ammissione al piano del consumatore solo se il debitore "ha determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode" esclusa quindi la colpa lievi, non è applicabile al caso di specie per ragioni temporali.

Il Collegio però ritiene che il concetto di meritevolezza debba essere interpretato in senso meno rigoroso. La ratio della legge sul sovraindebitamento è d'impedire che i debitori siano costretti a sottostare a fenomeni di vera e propria estorsione, di metterli nella condizione di assolvere con serenità ai propri impegni, conservando nel frattempo serenità e una vita dignitosa.

Scarica pdf Tribunale di Reggio Emilia decreto del 30-4-2021

Foto: 123rf.com
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