- Nuova legge lauree abilitanti
- Lauree magistrali abilitanti
- Lauree professionalizzanti abilitanti
- Corsi di studio delle lauree abilitanti
- Apertura ai titoli universitari che non prevedono tirocinio post-laurea
- Lauree in chimica, fisica e biologia
Nuova legge lauree abilitanti
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La Camera, al termine della discussione iniziata il 21 giugno, ha detto si al DDL n. 2751-A, contenente le "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti." Nella giornata di giovedì 28 ottobre 2021 viene approvata in via definitiva anche dal Senato la novità delle lauree abilitanti.
La nuova legge n. 163/2021 (sotto allegata) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 novembre scorso per entrare in vigore il 4 dicembre 2021.
In pratica alcuni titoli universitari, una volta conseguiti, conferiscono direttamente l'abilitazione all'esercizio della professione. Non tutti però potranno beneficiare di questa novità, che rappresenta una delle prime riforme prevista dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza.
Vediamo cosa prevede la nuova legge.
Lauree magistrali abilitanti
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La legge prevede che abilitano all'esercizio della professione le seguenti lauree magistrali:
- odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46;
- farmacia e farmacia industriale - classe LM-13;
- medicina veterinaria - classe LM-42;
- psicologia - classe LM-51.
Le attività formative professionalizzanti prevedono il conseguimento di un minimo di 30 crediti formativi relativi al tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio. Spetta ai regolamenti didattici dell'ateneo definire le modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio.
Gli psicologi possono svolgere una parte dell'attività formativa nell'ambito del corso di studi della laurea in scienze e tecniche psicologiche (classe L-24). Agli psicologi è dedicato l'art. 7, che contiene disposizioni specifiche transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione.
Lauree professionalizzanti abilitanti
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Abilitano alla professione anche gli esami finali per il conseguimento delle seguenti lauree professionalizzanti:
- professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP - 01- geometra laureato;
- professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 - agrotecnico laureato e perito agrario laureato;
- professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03 - perito industriale laureato.
Corsi di studio delle lauree abilitanti
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I corsi di studio finalizzati al conseguimento delle lauree magistrali abilitanti e delle lauree professionalizzanti prevedono anche una prova pratica al fine di valutare le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio. La prova è finalizzata ad accertare il livello di preparazione tecnica raggiunta dal candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione.
Per questo si dispone che la commissione giudicatrice debba essere integrata con professionisti designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.
Aspetti la cui disciplina deve essere dettata da uno o più decreti del Ministero dell'Università, il quale deva anche occuparsi di adeguare la disciplina delle classi di laurea magistrali e professionalizzanti abilitanti alla professione, di stabilire le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, compresa la determinazione dei crediti formativi universitari, la disciplina della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio e infine la composizione della commissione giudicatrice.
Sia per quanto riguarda le lauree magistrali che professionalizzanti abilitanti spetta ai singoli atenei con regolamento disciplinare i collegati corsi di studio.
Apertura ai titoli universitari che non prevedono tirocinio post-laurea
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L'art. 4 prevede la possibilità di rendere abilitanti altri titoli universitari relativi a corsi di studio che prevedono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni senza obbligo di tirocinio dopo la laurea. Tale richiesta deve essere presentata "delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale."
Per questi titoli il regolamento deve disciplinare gli esami finali che prevedono lo svolgimento di una prova pratica valutativa, le modalità di svolgimento dello stessa, i criteri di valutazione e la composizione della commissione chiamata a valutare la prova, che deve comprendere al suo interno anche professionisti designati dai collegi, dagli ordini o dalle federazioni di appartenenza.
Sono pertanto escluse dalla riforma le professioni di avvocato, notaio, commercialista e revisore legale, perché richiedono un tirocinio post laurea.
Lauree in chimica, fisica e biologia
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L'art. 5 dispone che le professioni di chimico, fisico e biologo possono essere esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti.
Anche per loro un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.
Scarica pdf legge n. 163/2021 lauree abilitanti