Dal diritto civile al diritto processuale civile: l'abuso del processo non solo dell'attore o del convenuto ma anche del difensore e del magistrato

L'abuso del diritto

[Torna su]

Non esistono diritti soggettivi privi di limiti. Oltre a quelli previsti dalla legge [1], l'esercizio di qualsiasi diritto incontra il limite generale dato dal divieto di abuso. L'abuso del diritto risulta integrato allorché un soggetto eserciti un diritto, a questi riconosciuto dall'ordinamento, con il solo scopo di ledere la sfera giuridica di altro soggetto.
Il divieto di abuso costituisce una regola generale che investe tanto le condotte sostanziali quanto quelle processuali: nel primo caso risulta integrato l'abuso del diritto, nel secondo, invece, quello del processo.

Il concetto di abuso del processo

[Torna su]

Il concetto di abuso del processo è stato definito dalla giurisprudenza con la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite del 2007 [2].
Con questa pronuncia, la suprema corte ha stabilito che il titolare di un diritto di credito non possa esercitare una richiesta di adempimento frazionata in più processi, in ognuno dei quali sia richiesto il pagamento di una singola parte della somma di denaro. Il frazionamento del credito è, infatti, una pratica illegittima, caratterizzata da un abuso del diritto processuale, riconosciuto in capo al creditore.

L'abuso del difensore e del magistrato

[Torna su]

L'utilizzo distorto degli strumenti processuali può essere riferito non solo all'attore o al convenuto ma ad ogni altro soggetto coinvolto nel processo, sia parte o terzo. Una prima tesi evidenzia una sostanziale mancanza di responsabilità per il difensore che ricorra a condotte abusive.
Una seconda tesi ritiene, invece, il difensore l'unico ed effettivo colpevole delle stesse [3].
Per quanto riguarda la figura del magistrato, una parte della dottrina esclude l'esistenza di abusi addebitabili al giudice, poiché le figure ricondotte all'abuso del processo configurano ipotesi di responsabilità del magistrato, se e solo se sussistano gravi violazioni di legge, per negligenza non scusabile [4].
Altra parte della dottrina rinviene, invece, le ipotesi di abuso ogni qualvolta il giudice, contraddicendo gli obblighi di terzietà ed imparzialità, eserciti un ruolo attivo per sopperire all'inerzia delle parti, comportamento che si riverbera sull' equidistanza dello stesso rispetto all'esito del processo [5].


Note:
[1] Articolo 1175 c.c. e articolo 2 Cost.
[2] Cass. SS. UU. 23726 del 15.11.2007
[3] Per la prima tesi G. Romualdi, Dall'abuso del processo all'abuso del sistema giustizia, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, 0p. 97; per la seconda tesi A. Dondi A. Giussani, Appunti sul problema dell'abuso del processo nella prospettiva de Iure condendo, in Rivista trimestrale diritto e procedura civile, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pp. 193 e ss.
[4] G. Romualdi, Op. cit., p. 10
[5] A. R. Castaldo, Uso distorto del processo: riflessioni in margine ad una recente sentenza della Cassazione, in www.consiglionazionaleforense.it


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: