- Motivazione delle cartelle di pagamento
- Corretto il diniego di condono se il pagamento non è integrale
- La cartella non presenta esigenze di motivazione complesse
- La cartella di pagamento deve essere motivata perché atto impositivo
Motivazione delle cartelle di pagamento
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La cartella di pagamento, in quanto atto impositivo, deve sempre essere motivata con chiara indicazione dei presupposti di fatto e di diritto da cui trae origine la pretesa impositiva. Questo il principio che la Cassazione ha avuto modo di ribadire nelle due ordinanze n. 16853/2021 e n. 16854/2021 (sotto allegate) emesse su ricorso di una s.r.l, che si è vista recapitare due cartelle di pagamento con una motivazione "limitata".
Corretto il diniego di condono se il pagamento non è integrale
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A una S.r.l vengono notificate due cartelle di pagamento per Iva, interessi e sanzioni relative agli anni 2002 e 2003. In precedenza detta contribuente aveva presentato dichiarazione di condono che prevedeva l'obbligo da parte della stessa di pagare le due somme, suddividendole in tre rate ciascuna. La società però aveva versato importi inferiori a quanto dovuto. Per detta ragione l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato un provvedimento di diniego dei due condoni. Contro detti provvedimenti la società ricorreva quindi alla C.T.P, che accoglieva le sue doglianze. Contro detta decisione però ricorreva alla C.T.R l'Agenzia delle Entrare, che accoglieva l'appello dell'ufficio in merito al diniego del condono, rigettandolo in relazione alla cartella di pagamento per le seguenti ragioni:
- il condono è una misura clemenziale condizionato al pagamento integrale delle rate dovute nei termini previsti;
- per quanto riguarda invece la cartella la C.T.R rileva che la doglianza relativa al difetto motivazione della stessa deve ritenersi fondata in quanto "non si comprende l'iter seguito per la determinazione dei valori riportati, la chiarezza è elemento essenziale per instaurare sia un valido contraddittorio sia un altrettanto valido ricorso introduttivo.
La cartella non presenta esigenze di motivazione complesse
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L'Agenzia
delle Entrate ricorre in Cassazione per contestare la decisione della C.T.R e in entrambi i ricorsi con un unico motivo fa presente che, per quanto riguarda la cartella di pagamento "emessa su iscrizione a ruolo derivante dal semplice controllo dei dati forniti dal contribuente l'esigenza di motivazione è ben più limitata". Poiché infatti la procedura di condono è consentita al contribuente in relazione a versamenti dichiarati e omessi, costui è in grado di risalire alle motivazioni che stanno alla base della pretesa impositiva, raffrontando semplicemente con i dati della dichiarazione.La cartella di pagamento deve essere motivata perché atto impositivo
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La Cassazione però dichiara il ricorso inammissibile precisando che: "anche la cartella di pagamento, in quanto atto impositivo, deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa; tuttavia, con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto tanto per l'avviso di accertamento, quanto per la cartella di pagamento, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la verifica dell'osservanza dell'obbligo dell'Ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere, ravvisabili, da un lato, nel mettere a conoscenza il contribuente dell'an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall'altro, di delimitare le ragioni dell'Ufficio nella successiva ed eventuale fase contenziosa."
In riferimento al caso di specie la Cassazione fa presente inoltre che: "in mancanza di trascrizione dell'impugnata cartella nel corpo del ricorso (che non è stata neppure prodotta in questa sede), non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell'atto rispetto a quanto asserito dal contribuente; ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore della cartella in discorso."
Scarica pdf Cassazione n. 16853/2021Scarica pdf Cassazione n. 16854/2021