- Sospensione del lavoratore che rifiuta d'indossare la mascherina
- Rifiuto della mascherina comunicato via email
- Il datore deve tutelare la salute dei lavoratori
Sospensione del lavoratore che rifiuta d'indossare la mascherina
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Il datore di lavoro è obbligato per legge a garantire la tutela della salute dei propri dipendenti e ad adottare tutte le misure che si rendono necessarie per prevenire il verificarsi di eventi dannosi. Legittima pertanto la sanzione irrogata al lavoratore, che durante la pandemia rifiuta d'indossare la mascherina adducendo ragioni pretestuose e lesione dei diritti costituzionali.
Questa la motivazione della sentenza del 04.06.2021 del Tribunale di Venezia (sotto allegata), che conferma la sanzione della sospensione per tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione irrogata nei confronti di un dipendente. Vediamo come si sono svolti i fatti fin dall'inizio.
Rifiuto della mascherina comunicato via email
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Un operatore ecologico, assunto dal 1990 e Rappresentante sindacale dal 2017, durante il periodo della pandemia Covid tiene le seguenti condotte:
- in data 14 agosto 2020 invia alla società datrice una e-mail in cui contesta con tono aggressivo la legittimità dell'imposizione dell'uso della mascherina sul posto di lavoro, adducendo la lesione di importanti diritti sanciti a livello costituzionale;
- in data 24.08.2020 partecipa, senza indossare la mascherina, alla riunione annuale della Direzione dei Servizi cimiteriali;
- due giorni dopo, ossia il 26.08.2020 affigge alla bacheca aziendale la e-mail del 14 agosto 2020, diffondendone il contenuto a tutto il personale.
Alla società datrice non resta altra scelta e con raccomandata del 27.08.2020 eleva al dipendente la contestazione disciplinare per la partecipazione alla riunione senza mascherina e per l'affissione della e-mail in bacheca. Per la società datrice, il lavoratore, con tale condotta, non solo è contravvenuto a un obbligo di legge, ma ha anche istigato i colleghi a non indossare la mascherina.
Il dipendente non contesta il contenuto della e-mail né la partecipazione alla riunione senza mascherina. Per quanto riguarda però l'affissione della comunicazione in bacheca rigetta le accuse d'istigazione nei confronti dei colleghi a non indossare la mascherina.
Il datore deve tutelare la salute dei lavoratori
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Per il Giudice adito dalla datrice la sanzione disciplinare irrogata al dipendente è pienamente legittima. Il datore di lavoro è tenuto per legge a tutelare la salute dei propri lavoratori e ad adottare a tale fine tutte le misure necessarie.
Durante il periodo della pandemia il suddetto obbligo è stato ribadito nello specifico dal DL n. 18/2020 e dal protocollo siglato dal Governo il 14 marzo 2020, integrato dal successivo protocollo del 24 aprile 2020, con cui sono state emanate le linee guida necessarie alle aziende per adottare le misure anti-contagio. Misure tra le quali figura proprio l'obbligo delle aziende di mettere a disposizione dei propri dipendenti le mascherine quando, per svolgere le proprie mansioni, non possono rispettare il distanziamento dai colleghi.
In data 8 maggio 2020 poi la società datrice ha adottato un proprio protocollo di Sicurezza in cui è presente un intero paragrafo dedicato alle mascherine e l'aggiornamento al DVR della Divisione Ambiente del 14 settembre 2020 contempla tra i dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche.
Nella situazione di grave pandemia che ha colpito il mondo intero l'uso della mascherina non può ritenersi un obbligo gravoso. Il datore, imponendo ai dipendenti l'uso dei dispositivi di protezione individuali, adempie solo al dovere di proteggere la loro salute.
Ingiustificato quindi il rifiuto del dipendente d'indossare la mascherina al lavoro e alla riunione, così come l'invettiva nei confronti dell'azienda contenuta nella email, in cui il lavoratore dichiara l'obbligo imposto "incostituzionale e illegittimo".
La condotta del lavoratore viola inoltre la disposizione del Codice Disciplinare, che prevede che: "Nel caso in cui un lavoratore … non ottemperi alle disposizioni di legge e/o aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza, verrà irrogata la sanzione, secondo la gravità del caso, del rimprovero verbale, fino a dieci giorni di sospensione."
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Scarica pdf Tribunale di Venezia sentenza del 4-6-2021• Foto: 123rf.com