Corte d'appello di Roma: i due coniugi rimangono legati dal vincolo coniugale, il quale andrà ad esaurirsi solamente al termine della procedura di divorzio
- Assegno di mantenimento e tenore di vita
- Nella separazione permane il vincolo coniugale
- Elevatissimo tenore di vita: il caso di specie
Assegno di mantenimento e tenore di vita
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La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 1762/2021 ha sancito la permanenza della quantificazione dell'assegno di mantenimento in base al criterio del tenore di vita.
Perché in base al tenore di vita se il criterio era stato rimosso per il divorzio?
La risposta è molto semplice: la separazione è molto diversa dal divorzio e la solidarietà post coniugale che ne deriva è molto più accentuata. Nonostante la separazione, infatti, permane, in capo ad entrambi i coniugi, il dovere di assistenza materiale reciproca, risultando sospesi solamente i doveri di fedeltà, collaborazione ed ovviamente di convivenza.
Nella separazione permane il vincolo coniugale
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La Corte d'Appello ha dunque rimarcato come nella separazione non sopraggiunga lo scioglimento del vincolo coniugale e come per la decisione in merito alla quantificazione dell'assegno di mantenimento vada, necessariamente, preso in considerazione il tenore di vita in costanza di matrimonio. Vengono anche richiamate alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione che fanno luce sull'argomento: "…in tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato" (cfr. Cass. n. 16809/2019). "Deve poi rilevarsi come l'attribuzione di un assegno di mantenimento al coniuge che non abbia adeguati redditi propri trova la sua fonte nel rilevante ruolo che l'art. 29 Cost. attribuisce alla famiglia nell'ambito dell'ordinamento. Assume particolare rilevanza il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 4 maggio 1966, n. 46, proprio con riferimento all'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga" (cfr. Cass. n. 12196/2017).Elevatissimo tenore di vita: il caso di specie
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Nel caso di specie, sottolinea la Corte d'Appello, "si è correttamente dato atto dell'elevatissimo tenore di vita che aveva caratterizzato la vita matrimoniale" (la stessa era stata, infatti, caratterizzata da lussuose case e ville e dalla costante presenza di diversi collaboratori domestici che aiutavano la coppia). Inoltre, le spese che il ricorrente aveva dichiarato di sostenere durante il matrimonio erano del tutto inverosimili ed incongruenti rispetto alla qualità della vita che la coppia si garantiva. Proprio queste dichiarazioni di lui, oltre alla reticenza nel presentare l'ulteriore documentazione fiscale richiesta dalla CTU, giustificano in pieno le decisioni del giudice di primo grado che hanno stabilito come l'ex moglie non possa mantenere il precedente tenore di vita solamente attraverso il proprio autonomo sostentamento ed hanno obbligato il marito al versamento di un assegno di mantenimento di 3.500 euro al mese.È evidente come il criterio del mantenimento del tenore di vita sia stato ritenuto fondamentale per la quantificazione dell'assegno di mantenimento e come, il comportamento ostativo di "lui" nei confronti del Tribunale e della CTU abbia solamente dato conferma alla Corte d'Appello di Roma di quanto era già stato stabilito all'interno del giudizio di primo grado.
A cura dell'Avv. Maria Luisa Missiaggia
https://studiodonne.it/linne-guida-separazione-consensuale-covid/ • Foto: 123rf.com
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