- Madre si oppone al riconoscimento della figlia da parte del padre
- Rileva la condotta minacciosa e violenta dell'uomo
- La salute psicofisica del minore prevale sul diritto al riconoscimento
Madre si oppone al riconoscimento della figlia da parte del padre
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Il giudice chiamato a pronunciarsi sul secondo riconoscimento di un minore, se l'altro si oppone adducendo motivi gravi e irreversibili, è tenuto, ai fini del decidere, a bilanciare necessariamente il diritto del genitore a riconoscere la figlia con l'interesse di quest'ultima a uno sviluppo sano e armonioso. Valutazione che nella vicenda decisa con ordinanza n. 18600/2021 (sotto allegata) della Cassazione non è stata compiuta dalla Corte di Appello, la quale non ha tenuto conto della condotta violenta, minacciosa e prevaricatrice dell'uomo nei confronti della famiglia e della madre di sua figlia, la cui salute psico fisica prevale sul diritto del padre al riconoscimento della sua genitorialità.
La vicenda processuale
Il giudice di primo e secondo grado autorizzano un padre nel procedere al riconoscimento della figlia, non rilevando i gravi ostacoli addotti invece dalla madre.
Per la Corte di Appello in particolare non sussiste "il rischio di un pregiudizio concreto e attuale per la minore" poiché l'uomo è vero che ha tentato di far interrompere la gravidanza alla ex compagna e ha abitudini di vita e lavorative precarie, ma queste sono problematiche che interessano più la madre che la figlia.
Ai fini del riconoscimento non rileva neppure la minaccia dell'uomo di portare via la bambina e farla allevare dalla madre, secondo i dettami della religione musulmana perché il riconoscimento non incide sull'affidamento, il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e la gestione degli interessi patrimoniali della minore.
Rileva la condotta minacciosa e violenta dell'uomo
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La madre, poco convinta delle ragioni su cui si fonda la decisione della Corte di Appello, ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi:
- con il primo e il secondo si duole della violazione della Convenzione di New York del 1989 perché la Corte ha trascurato un fatto decisivo ai fini del decidere, che è rappresentato dalla condotta minacciosa e violenta dell'uomo, espressa nei confronti della famiglia e della bambina e idonea come tale "a vincere la presunzione di interesse della minore al secondo riconoscimento da parte del padre";
- con il terzo fa presente invece che la Corte ha deciso senza tenere conto delle prove documentali e orali ammesse in primo grado.
Il Procuratore Generale, per il quale il ricorso deve essere accolto, rileva la mancata indicazione da parte della Corte delle ragioni per le quali il secondo riconoscimento da parte del padre nei confronti della figlia, deve ritenersi rispondente all'interesse di quest'ultima di crescere in modo armonioso e sereno, nel rispetto del pieno bilanciamento tra interesse alla stabilità dei rapporti familiari e verità biologica.
La salute psicofisica del minore prevale sul diritto al riconoscimento
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Per la Corte di Cassazione le censure sollevate dalla madre sono fondate, per cui il ricorso viene accolto.
La Corte ribadisce infatti che "il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione da parte dell'altro genitore che per primo abbia proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico fisico del minore."
La Corte riafferma inoltre che il giudice, nel decidere in merito al secondo riconoscimento, deve procedere al un accertamento concreto dell'interesse del minore tenendo conto delle vicende che lo riguardano in quanto il provvedimento adottato deve avere l'effetto di garantire allo stesso uno "sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale." Qualora l'interesse del minore a uno sviluppo sano ed equilibrato rischia di essere pregiudicato allora quello del genitore può essere sacrificato.
Vero che il giudizio sulla presenza di motivi gravi in grado di ostacolare il riconoscimento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, nel caso di specie però la ricorrente ha lamentato da parte della Corte di Appello una motivazione del tutto carente e apparente in relazione ai motivi gravi ed irreversibili che, a suo dire, impediscono il riconoscimento da parte del padre. La stessa inoltre non ha valutato l'interesse della minore, che come sottolineato dal PG, deve essere vagliato all'attualità.
Dalla seconda parte della motivazione emerge poi una grave perplessità della Corte, la quale ha ritenuto i profili di pregiudizio per la minore sollevati dalla madre di minore rilievo rispetto al diritto al riconoscimento, senza tuttavia "verificarne il rilievo, l'effettività, la continuità temporale" in quanto collocati al di fuori del necessario bilanciamento che deve tenere conto prioritariamente dell'interesse del minore.
La stessa ha omesso di esaminare l'incidenza sullo sviluppo della minore della condotta violenta e prevaricatrice del padre nei confronti dei famigliari e della madre della bambina "frutto di un modello culturale di rapporti di genere, che doveva essere posta in evidenza nell'operazione di bilanciamento rimessa al giudice di merito in sede di valutazione dell'interesse del minore al riconoscimento."
Scarica pdf Cassazione n. 18600/2021