Per la Corte Costituzionale le prestazioni assistenziali spettano anche a condannati per mafia e terrorismo ammessi a scontare la pena in regime alternativo al carcere

Sussidi anche a mafiosi e terroristi che scontano la pena fuori dal carcere

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Contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione. Si ritiene irragionevole che lo Stato valuti un soggetto meritevole di accedere a tale modalità di detenzione e lo privi dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali.


È quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 137/2021 (qui sotto allegata), relatore Giuliano Amato, che ha dichiarato l'illegittimità costituzione del comma 61, e, in via consequenziale, del comma 58 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012.


Ad invocare l'intervento del Giudice delle Leggi è il Tribunale di Roma che prospetta la lesione, ad opera della normativa suddetta, dell'art. 38, primo comma, nonché degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

La normativa e la questione di legittimità

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In dettaglio, il menzionato comma 58 prevede che con la sentenza di condanna per i reati più gravi e di particolare allarme sociale (quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni

di stampo mafioso) giudice disponga la sanzione accessoria della revoca di una serie determinata di prestazioni assistenziali, di cui il condannato sia eventualmente titolare, ovvero: l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili.

Il comma 61, invece, stabilisce che tale revoca, con effetto non retroattivo, sia disposta dall'ente erogatore nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.


Secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata, imponendo la revoca dell'assegno sociale a chi versi in regime di detenzione domiciliare, rischia di privare tale soggetto (a causa della condizione di età e della connessa incapacità, presunta ex lege, di svolgere qualsiasi proficuo lavoro) dei mezzi di sussistenza.


Situazione che realizzerebbe, dunque, un oggettivo pregiudizio per i diritti inviolabili della persona, quali quello alla alimentazione e, in definitiva, alla vita, che rappresentano diritti insuscettibili di patire deroghe o compressioni.

Diritto all'assistenza anche ai condannati per gravi reati

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Nel valutare come fondate le eccezioni evidenziate, la Consulta rammenta come il legislatore, con la normativa in commento, abbia istituito uno speciale "statuto di indegnità" connesso alla commissione di reati di particolare gravità, tali da giustificare, durante l'esecuzione della pena, il venir meno di trattamenti assistenziali che trovano il loro fondamento nel generale dovere di solidarietà dell'intera collettività nei confronti dei soggetti svantaggiati.


Tuttavia, si legge in sentenza, il descritto "statuto d'indegnità" pone in pericolo la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza.


Dunque, nonostante i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58 cit., abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile, "attiene tuttavia a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere".


E ciò rischia di non realizzarsi qualora i sussidi vengano revocai ai condannati ammessi a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che si troverebbero quindi a sopportare le spese per il proprio mantenimento; spese che, qualora i condannati siano privi di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle summenzionate provvidenze pubbliche.

Prestazioni assistenziali e diversità di effetti della revoca

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Per il Collegio, la descritta diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali tra chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere, viola anche l'art. 3 Cost., in quanto si tratterebbero allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti.


Anzi, il "fatto di tenere conto di tale diversità di situazioni risulta presumibilmente coerente con la stessa volontà dell'intervento legislativo, che ha stabilito l'incompatibilità tra determinate provvidenze pubbliche e l'essere stati condannati in via definitiva per reati giudicati particolarmente gravi".


È infatti possibile che il legislatore, per i descritti reati, abbia pensato alla sola detenzione in carcere come regime di espiazione della pena e per questo non abbia ammesso deroghe in presenza di situazioni particolari, legate all'età avanzata del condannato, alla presenza di precarie condizioni di salute, nonché, per particolari reati quali quelli di cui al giudizio a quo, anche alla collaborazione con la giustizia.


Ciò determina una violazione anche dello stesso principio di ragionevolezza, perché l'ordinamento considera un soggetto meritevole di accedere a forme alternative di detenzione, ma poi lo priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtù dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali.

Incostituzionale la revoca dei sussidi

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Tali sono le motivazioni che inducono la Corte Costituzionale a dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 61, della L. n. 92/2012, nella parte in cui (richiamando il comma 58, primo periodo) prevede la revoca delle prestazioni assistenziali nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.


Una decisione che travolge, consequenzialmente, anche lo stesso comma 58 del medesimo articolo, ove prevede, a regime, la revoca delle ricordate prestazioni assistenziali con la sentenza di condanna per i reati previsti dalla stessa disposizione.


L'illegittimità della revoca, precisa la Corte, deriva dal pregiudizio al diritto all'assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati. Pregiudizio che resta il medesimo anche quando la revoca venga disposta dalla sentenza di condanna per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, ossia nella fattispecie di cui al comma 58.

Scarica pdf Corte Costituzionale sentenza n. 137/2021

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