- Revoca del mantenimento alla figlia che non studia e non lavora
- Mancato accertamento delle difficoltà di acquisire autonomia
- La mancata conquista di un'autonomia economica è indice d'inerzia
Revoca del mantenimento alla figlia che non studia e non lavora
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Revocato il mantenimento alla figlia di 26 anni poco incline allo studio, che rifiuta di proseguire l'attività del padre e dello zio. L'età adulta è indice inequivocabile d'inerzia e del poco impegno della giovane donna nel conquistare una propria indipendenza economica, seppur minima. Questo il concetto ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 18785/2021 della Cassazione (sotto allegata).
Nella vicenda, la Corte di appello accoglie il reclamo di un padre e conferma la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio alla ex moglie e dispone che nulla è più dovuto anche alla figlia a titolo di contributo al mantenimento della stessa perché dalle prove acquisite è emerso che:
- la ex moglie ha instaurato una convivenza stabile con un altro uomo;
- la figlia di 26 anni, con scarsa propensione agli studi, non ha mostrato la volontà di proseguire l'attività commerciale del padre e delle zio, che a tale fine le avevano messo a disposizione un locale.
Mancato accertamento delle difficoltà di acquisire autonomia
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La ex moglie, opponendosi alla decisione della Corte di Appello, ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi:
- Con il primo contesta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia fondata sulla scarsa propensione della stessa agli studi e al lavoro.
- Con il secondo lamenta la violazione dei principi sanciti dalla stessa giurisprudenza di legittimità in materia di mantenimento dei figli maggiorenni. La Corte d'Appello non si è preoccupata di accertare se la figlia si trovasse o meno nella condizione di poter acquisire effettivamente una propria autosufficienza economica e se il mancato svolgimento di un'attività lavorativa fosse effettivamente imputabile a una condotta inerte o a un rifiuto ingiustificato, visto che le prove dimostrano gli sforzi della stessa di studiare e d'inserirsi nel mondo del lavoro.
- Con il terzo infine rileva che il Tribunale, alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, ha modificato in pratica, nonostante l'assenza di fatti nuovi e sopravvenuti, le precedenti decisioni coperte da giudicato del Tribunale e della Corte d'Appello, che nel regolamentare le condizioni patrimoniali della coppia avevano escluso l'esistenza di una convivenza stabile, tale da giustificare la revoca dell'assegno.
La mancata conquista di un'autonomia economica è indice d'inerzia
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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della ex moglie, ritenendo i primi due motivi di ricorso, che esamina congiuntamente, infondati, così come il terzo, che dichiara addirittura manifestamente infondato.
Per quanto riguarda i motivi sollevati dalla ex moglie in relazione al mantenimento della figlia di 26 anni gli Ermellini rilevano che la Corte di Appello ha fondato la revoca dell'assegno sulla mancanza di un progetto formativo e sull'inerzia della giovane nel porvi rimedio, desunta dal rifiuto dell'offerta lavorativa del padre e dello zio. Conclusioni insindacabili e comunque in linea con l'orientamento tradizionale della Cassazione su questa tematica.
La Cassazione infatti ricorda che il mantenimento del figlio maggiorenne è giustificato nel momento in cui questo persegue un progetto formativo in linea con le proprie capacità e inclinazioni e comunque per il tempo medio necessario a che lo stesso riesca a inserirsi nella società.
L'assegno di mantenimento infatti non ha una funzione assistenziale illimitata dei figli maggiorenni disoccupati. L'obbligo del mantenimento viene meno quando l'indipendenza economica è frutto dell'inerzia e del poco impegno del figlio nell'attuare un progetto formativo finalizzato all'acquisizione di competenze professionali o "dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro."
Nel caso in cui l'impossibilità di acquisire una propria indipendenza, seppur minima, non è riconducibile ai requisiti sopra indicati e su cui poggia l'assegno di mantenimento per i figli, allora l'obbligo confluisce in quello alimentare.
A stabilire la cessazione dell'obbligo di mantenimento è il giudice, che deve tenere conto delle peculiarità del caso concreto e in particolare dell'età del figlio, del conseguimento effettivo da parte di questo delle necessarie competenze professionali e tecniche, dell'impegno del trovare un'occupazione e della condotta complessiva tenuta al riguardo.
L'età, ribadisce la Corte, ha un peso rilevante ai fini di detta valutazione. In assenza di problemi di salute o altri motivi legati al ciclo formativo intrapreso e tenendo conto del tempo medio previsto nella normalità dei casi, il mancato conseguimento di autosufficienza economica a una certa età è "un indicatore forte d'inerzia colpevole."
Corretta quindi la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Appello la quale ha ritenuto che "l'età avanzata della stessa (di ventisei anni all'epoca del procedimento di appello) il suo rifiuto ingiustificato di proseguire l'attività commerciale che padre e zio le avevano prospettato attraverso la messa a disposizione di un locale, nonché la sua scarsa propensione agli studi, integrassero circostanze sufficienti a legittimare la revoca dell'obbligo di mantenimento da parte del padre."
Manifestamente infondato infine il terzo motivo, perché l'accertamento da parte della Corte di Appello della convivenza more uxorio della ex moglie, perdurante anche dopo la proposizione del ricorso per la revisione delle condizioni di divorzio, è insindacabile in sede di legittimità.
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