"In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini della indennizzabilità dell'infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, deve aversi riguardo ai criteri che individuano la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo lo standard comportamentale esistente nella società civile e rispondente ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero (cfr. in tali sensi Cass. 10750/2001); ed ha più volte ribadito, sempre in tema di infortunio in itinere, che l'indennizzabilità di detti infortuni è condizionata, in caso di uso di mezzo proprio, all'esistenza della necessità, per l'assenza di soluzioni alternative, di detto uso, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada (Cfr. al riguardo: Cass. 19940/2004; 7717/2004)". E' quanto di recente ha osservato la Corte di Cassazione (Sent. 995/2007) confermando una sentenza della Corte di Appello dell'Aquila che aveva rigettato la richiesta di una lavoratrice a part time del riconoscimento dell'infortunio in itinere fondata su esigenze familiari, rilevando che "il tempo di percorrenza del tragitto che separava il suo posto di lavoro dalla sua abitazione era pari a 20 minuti utilizzando il mezzo proprio ed ad un'ora facendo ricorso ai mezzi pubblici, con una differenza per i due distinti tragitti pari a 40 minuti" e che, in presenza di mezzi di trasporto pubblici utili il risparmio di tempo che la lavoratrice conseguiva con l'uso del mezzo proprio "si configurava come una mera comodità personale". I giudici di legittimità hanno inoltre rilevato che "allorquando il lavoratore utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che, senza rivestire carattere di necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumano uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività (cfr. in tali precisi termini, Cass. 17167/2006)".
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