Ancora una volta la Cassazione conferma la revoca dell'assegno divorzile se la ex moglie intraprende una convivenza stabile con un altro uomo

Nuova convivenza e assegno di divorzio revocato

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Ancora una volta la Cassazione revoca l'assegno di divorzio alla ex moglie che si è rifatta una vita instaurando una nuova e stabile convivenza con un altro uomo. Requisito fattuale, come affermano gli Ermellini, che giustifica la revoca della misura. Questo quanto sancito dall'ordinanza n. 18785/2021 (sotto allegata) della Suprema Corte.

Nella vicenda, il giudice dell'impugnazione accoglie in parte le ragioni di un ex marito e revoca l'assegno divorzile disposto in precedenza in favore della moglie. Dalla documentazione prodotta e vagliata emerge che la ex ha instaurato una convivenza nuova e stabile con un altro uomo, per cui cessa in suo favore il diritto all'assegno divorzile, come già deciso in primo grado.

Sentenza nulla per violazione del giudicato

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La ex però non si arrende e ricorre in Cassazione, censurando in particolare con il terzo motivo di ricorso la decisione assunta in sede di appello, da dichiararsi nulla per violazione del giudicato.

Il Tribunale, seguendo i nuovi orientamenti della giurisprudenza di legittimità ha infatti ritenuto di poter modificare, in assenza di fatti nuovi e sopravvenuti, le decisioni coperte dal giudicato prima del Tribunale nel 2009 e poi dalla Corte d'Appello nel 2010, nel corso del procedimento per la modifica delle condizioni patrimoniali promosso dall'ex marito.

Le precedenti decisioni avevano infatti escluso l'esistenza di una convivenza stabile in grado di giustificare la revoca dell'assegno di divorzio. Per cui il fatto che la Corte di Appello si sia limitata a confermare la decisione di primo grado, i vizi di quest'ultima si estendono anche al provvedimento impugnato.

La convivenza more uxorio giustifica la revoca dell'assegno

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La Corte di Cassazione adita però rigetta il ricorso e pronunciandosi nello specifico sul motivo sollevato dalla ex moglie afferma che la Corte di Appello ha correttamente riconosciuto nella convivenza more uxorio

perdurante anche quando era in corso il procedimento di cui all'art. 9 della legge sul divorzio, e ammessa dalla stessa ricorrente, un requisito di fatto idoneo per accogliere la domanda di revoca dell'assegno divorzile. Accertamento di fatto rimesso al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità.

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Scarica pdf Cassazione n. 18785/2021

Foto: 123rf.com
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