- Notifica cartelle a titolo personale all'amministratore del condominio
- Per il Comune il Tribunale non può pronunciarsi in materia di tasse
- Se il Comune sbaglia a chiedere le tasse deve risarcire
Notifica cartelle a titolo personale all'amministratore del condominio
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Il Comune è tenuto a risarcire i danni cagionati all'amministratore di condominio ingiustamente tassato. L'amministratore infatti, è mandatario del Condominio e quando agisce per conto di quest'ultimo non utilizza il proprio codice fiscale, ma quello del Condominio. Ne consegue che, se il Comune notifica tre cartelle di pagamento indicando il codice fiscale dell'amministratore commette un errore fonte di danno, che deve risarcire. Questa la decisione contenuta nell'ordinanza n. 18376/2021 (sotto allegata) della Cassazione.
La vicenda processuale
Un amministratore di condominio promuove una causa nei confronti del Comune e la società che gestisce la riscossione, chiedendo il risarcimento dei danni subiti perché le cartelle emesse dalla società per tasse comunali relative al 1998, 1999 e 2000 sono state inviate allo stesso a titolo personale e non come amministratore del condomino, a cui le tasse in effetti si riferivano.
Il Tribunale, contestando quanto eccepito dal Comune, conferma la competenza in materia del giudice ordinario perché trattasi di una causa risarcitoria che non ha ad oggetto i tributi. Per quanto riguarda poi la cosa giudicata il Tribunale non rileva alcuna interferenza tra la decisione della C.T.R sui ricorsi contro le cartelle con il presente giudizio perché in esso non si contestano le cartelle, ma si chiede il risarcimento del danno causato dal comportamento dell'ente impositore.
Precisa infine che il giudice di primo grado, nel condannare il Comune al risarcimento, non ha superato i limiti della domanda, in quanto il contribuente aveva chiesto la condanna sia delle società che del Comune.
Per il Comune il Tribunale non può pronunciarsi in materia di tasse
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Il Comune ricorre contro la sentenza del Tribunale, formulando in sede di Cassazione i seguenti motivi.
- Con il primo contesta nuovamente il difetto della giurisdizione ordinaria, ritenendo che la decisione sulla presente causa, spetti al giudice tributario.
- Con il secondo contesta l'errata notifica a titolo personale all'amministratore, perché la stessa è stata eseguita al soggetto nella sua qualità di amministratore condominiale.
- Con il terzo invoca nuovamente il giudicato formatosi sulle decisioni della CTR in relazione alle cartelle e alla debenza delle stesse.
- Con l'ultimo lamenta difetto di motivazione della sentenza contestando in particolare che il danno è stato quantificato in base al valore di due cartelle esecutive e inoppugnabili e di una invece sulla quale non era ancora intervenuta una decisione definitiva. Per il Comune inoltre la sentenza ha "tolto valore ed efficacia al processo tributario."
Se il Comune sbaglia a chiedere le tasse deve risarcire
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La Cassazione rigetta il ricorso, spiegando singolarmente le ragioni del rigetto dei vari motivi sollevati dal Comune.
Per gli Ermellini in particolare il primo motivo è infondato perché il Tribunale in sentenza ha deciso, affermando un principio incontrovertibile e incontestabile, ossia che la controversia non riguarda "tributi bensì un'azione di risarcimento dei danni, venendo censurato un mero comportamento materiale lesivo del generale dovere del neminem laedere."
Il Giudice tributario ha infatti giurisdizione nelle sole materie indicate nell'art. 2 del dlgs n. 546/92, mentre il giudice ordinario ha giurisdizione in tutte quelle controversie in cui si contesta una condotta della P.A che nulla ha a che fare con il suo potere autoritativo e di cui si fa valere l'illiceità in base all'art. 2043 c.c.
Inammissibile invece il secondo motivo, in quanto è già stato accertato in sede di appello che le cartelle erano state notificate all'amministratore a titolo personale, con indicazione del suo codice fiscale.
Infondato il terzo motivo in quanto, premesso che il giudicato si forma sui fatti, quello su cui si basa la domanda risarcitoria sulla quale si è pronunciato il Tribunale è diverso rispetto all'esistenza del debito tributario su cui si è pronunciata la C.T.R.
Inammissibile anche il quarto e articolato motivo di ricorso in quanto nell'affermare che la sentenza del tribunale toglierebbe valore al processo tributario il Comune ripropone la stessa questione proposta nel terzo motivo. Sulla quantificazione del danno invece il Comune non tiene conto del fatto che il potere di liquidazione del danno spetta solo al giudice il quale, nel compiere detta operazione, si è basato su una precisa ricostruzione dei fatti e che non contrasta con la legge anche nel punto in cui decide che solo il Comune è tenuto a risarcire i danni visto, che la società era solo incaricata a ricevere il pagamento.
Scarica pdf Cassazione n. 18376/2021