Con il fondo di rotazione per vittime di reati di tipo mafioso lo Stato provvede a pagare le somme liquidate in giudizio per risarcimento danni, provvisionale e rimborso spese di causa

Cos'è il fondo di rotazione per le vittime reati di tipo mafioso

[Torna su]

Presso il Ministero dell'Interno è istituito il c.d. Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, regolato dalla legge n. 512/1999, come modificato ad opera della L. n. n. 122 del 7 luglio 2016.

Il suddetto Fondo si rivolge a coloro che abbiano subito danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso e punta ad assicurare che tali soggetti, attraverso un intervento diretto dello Stato, ottengano il pagamento delle somme liquidate in giudizio con sentenza a titolo di risarcimento danni, di provvisionale e di rimborso delle spese di causa. Ciò potrà avvenire entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo. Con l'art. 14 della legge 122/2016 il Fondo è stato destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti.

Come funziona il Fondo di rotazione

[Torna su]

Tramite il descritto Fondo, lo Stato si fa dunque carico, secondo un principio di solidarietà, del costo derivante dalle denunce degli operatori economici e dei cittadini, ciò con l'obiettivo di contrastare più efficacemente i fenomeni criminosi.

Quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, il Fondo andrà poi a "surrogarsi" nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimarranno a titolo definitivo a carico del Fondo qualora non sia possibile soddisfare il diritto nei confronti del condannato al risarcimento del danno.

Le somme recuperate attraverso la surroga saranno poi versate al concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Quali vittime di reato possono accedere al Fondo

[Torna su]

A norma della legge n. 512/1999, il diritto di accesso al Fondo è accordato, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, alle vittime di uno dei reati di cui all'art. 416-bis c.p. o di delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso. La dichiarazione va riferita al soggetto deceduto, qualora la domanda sia presentata dagli eredi.

Analogamente, potranno accedere al Fondo le persone che si siano costituite parte civile nel procedimento penale per i danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso (con condanna al pagamento di una provvisionale o risarcimento dei danni), o si siano costituite in un giudizio civile per il risarcimento dei danni di un reato accertato in giudizio penale.

Per accedere al Fondo, alla data di presentazione della domanda:

- non dovrà essere stata pronunciata, sia nei confronti della vittima che degli istanti, sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. e, per gli stessi reati, neppure dovranno esservi a carico procedimenti penali in corso;

- non dovrà essere stata applicata una misura di prevenzione (cfr. L. n. 575/1965 e s.m.i.), né dovranno esservi procedimenti in corso per l'applicazione di tali misure;

- non si dovrà avere già ricevuto delle somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa in giudizio, da parte del condannato al risarcimento del danno.

Inoltre, i richiedenti dovranno, al tempo dell'evento, risultare del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che venga dimostrata l'accidentalità del loro coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che i medesimi, al tempo dell'evento, si erano già dissociati o comunque estraniati dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipavano.

Infine, viene consentito l'accesso al fondo, sempre entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, anche agli enti costituiti parte civile, limitatamente al rimborso delle spese processuali.

Come fare domanda

[Torna su]

Il soggetto interessato potrà dunque fare richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e conseguire, con delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, il risarcimento dei danni liquidati in sentenza. Il medesimo beneficio è riconosciuto agli eredi della vittima deceduta.

In dettaglio, la domanda di accesso al Fondo (qui sotto in allegato un Modello) andrà presentata direttamente, oppure inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con avviso di ricevimento, al Prefetto della provincia di residenza del richiedente o di quella in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha emesso la sentenza.

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dall'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale o dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

Il Prefetto si occuperà poi di verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per poter ottenere la liquidazione delle somme richieste e, ove necessario, potrà integrare la documentazione istruttoria. Sempre il prefetto esprimerà un proprio parere circa la sussistenza dei requisiti per accedere al Fondo e trasmetterà tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Comitato di solidarietà e pagamenti

[Torna su]

La richiesta di accesso al fondo viene gestita (esaminata e deliberata) da un Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso (e dei reati intenzionali violenti), istituito presso il Viminale e presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà, nominato dal Consiglio dei Ministri.

In sostanza, la corresponsione delle somme richieste viene disposta a seguito di deliberazione del Comitato resa nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge, tra cui l'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della sua legittimazione attiva.

Se necessario, ai fini della completezza dei documenti posti alla base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato inviterà l'interessato a fornire documentazione integrativa e potrà assumere copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato sentenza di condanna.

La delibera del Comitato di Solidarietà accorda, alle condizioni previste dalla legge, i benefici economici alle vittime della mafia pari al danno quantificato in sede penale nel giudizio contro l'autore del reato nonché alle spese ed onorari di costituzione e difesa posti a carico degli imputati.

Tale delibera verrà poi trasmessa a Consap che si occuperà della materiale erogazione del beneficio deliberato, dopo aver richiesto e ottenuto dai beneficiari l'indicazione delle coordinate bancarie sulle quali effettuare l'accredito delle somme dovute.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: