Per il tribunale di Modena, spetta all'assemblea controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne atto nel verbale di assemblea

Condominio condannato a pagare ai condomini le spese di causa

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Spetta all'assemblea verificare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne atto nel verbale in base all'elenco dei partecipanti, compilato eventualmente dall'amministratore. Queste le conclusioni del Tribunale di Modena nella sentenza n. 732/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

I condomini ricorrono ai sensi dell'art. 1137 c.c per chiedere l'annullabilità della delibera assembleare del 20.05.2021 per omessa convocazione degli stessi.

Il Tribunale di Modena riconosce l'esistenza di un vizio, perché è stato accertato che la convocazione non è stata eseguita all'indirizzo corretto. Gli stessi infatti non ne hanno avuto conoscenza fino al 20.02.2011, quando sono stati messi al corrente dell'assemblea a mezzo email. Da qui l'annullabilità della delibera e la condanna del Condominio a pagare ai condomini le spese di causa e le competenze in favore del legale per un importo di 6280,19 euro.

Amministratore convenuto a risarcire il Condominio per convocazione irregolare

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L'amministratore viene quindi convenuto in giudizio dal Condominio perché responsabile ai sensi dell'art. 1710 c.c. Con la propria condotta negligente, nel convocare irregolarmente i condomini, ha infatti causato l'annullamento della delibera con conseguente condanna del Condominio in sede giudiziale, che a sua volta agisce chiedendo la condanna dell'amministratore a rifondere l'importo di € 6280,19 a titolo di risarcimento del danno.

La convocazione irregolare è sempre colpa dell'amministratore?

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L'amministratore convenuto, costituitosi in giudizio, chiede l'autorizzazione per la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa e nel merito contesta la fondatezza delle richieste del Condominio per i seguenti motivi:

  • carenza d'interesse ad agire visto che il Condominio non ha pagato l'importo che ora viene richiesto a titolo di risarcimento del danno;
  • perché l'annullamento di una delibera per convocazione irregolare non presuppone necessariamente un errore dell'Amministratore, tanto più che lo stesso, nel caso do specie, si è limitato a seguire le istruzioni ricevute, effettuando la convocazione con consegna dell'avviso presso l'ufficio del marito di una condomina.

L'amministratore chiede quindi il rigetto della domanda e in subordine l'obbligo della propria assicurazione di manlevarlo. In giudizio però la compagnia assicurativa deduce la non operatività della polizza per le ragioni che precisa nella comparsa.

Conclusa la fase istruttoria e depositate le memorie conclusionali e di replica il Tribunale conclude per il rigetto della domanda del Condominio in quanto se è vero che "è l'amministratore, di regola, a dover procedere alla convocazione dell'assemblea (art. 66 disp. att. c.c.), l'art. 1136 c.c., comma 6, nella formulazione qui applicabile ratione temporis, prescrive che - l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini (gli aventi diritto, dopo la riformulazione intervenuta con la L. n. 220 del 2012) sono stati invitati alla riunione (sono stati regolarmente convocati)-, integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione. E' perciò compito dell'assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell'elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall'amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell'apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza importa l'annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge."

Il Tribunale quindi, in linea con quanto sancito anche dalla Cassazione, nega la responsabilità dell'amministratore e il conseguente obbligo di risarcire i danni al Condominio, perché è compito dell'assemblea controllare la regolarità di tutte le convocazioni.

Leggi anche L'assemblea condominiale

Scarica pdf Tribunale Modena n. 732/2021

Foto: 123rf.com
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