La Consulta boccia l'art. 79, comma 2, del TU spese di giustizia: lo straniero extra UE deve poter produrre l'autocertificazione dei redditi prodotti all'estero se non riesce a procurarsi l'attestazione consolare

Incostituzionale non prevedere l'autocertificazione

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E' necessario, ai fini dell'istanza per il gratuito patrocinio, che allo straniero extra UE sia consentito auto certificare i redditi prodotti all'estero se, pur attivatosi con la dovuta diligenza, non riesce a produrre l'attestazione dell'autorità consolare. Non ammetter tale possibilità significa ledere il diritto dei cittadini extra UE alla tutela giurisdizionale. Queste in sintesi le ragioni per le quali la Consulta ha accolto il ricorso del giudice remittente pronunciandosi con sentenza n. 157/2021.

La questione di costituzionalità

Innanzi alla Corte Costituzionale con due ordinanze del TAR di Torino viene sollevata questione di costituzionalità in relazione all'art. 79 del DPR n. 115/2002, che contiene il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

La disposizione interessata è quella contenuto nel comma 2 dell'art 79 la quale, in relazione all'istanza per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello stato dispone che: "Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato."

Per il remittente la disposizione viola gli articoli 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione sia all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), sia all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa- "nella parte in cui non prevede che, nei casi di impossibile produzione dell'attestazione consolare, i cittadini di Stati non aderenti all'Unione europea possano produrre forme sostitutive di certificazione, in analogia agli istituti previsti dall'ordinamento nazionale, qualora dimostrino di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo l'ordinaria diligenza per ottenere la prevista attestazione consolare."

La norma viola il diritto alla tutela giurisdizionale in condizioni di parità

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La questione viene sollevata perché due cittadini indiani, che si sono visti negare il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, si sono opposti in giudizio, presentando domanda di ammissione al patrocinio gratuito. Istanza che è stata respinta solo perché non hanno prodotto la certificazione dell'autorità consolare competente.

Per il giudice remittente la norma censurata comporta "un irragionevole vulnus al principio di eguaglianza nell'accesso alla tutela giurisdizionale, in quanto condizionerebbe il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per i cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea, al rispetto di incombenze documentali, non sostituibili, neanche in caso di inerzia di un soggetto pubblico terzo, con gli istituti di semplificazione amministrativa e decertificazione documentale, previsti, invece, per i cittadini italiani e dell'Unione europea."

La soluzione per il remittente consiste nel prevedere il soddisfacimento dell'onere documentale, in aggiunta a quella prevista, con forme sostitutive di certificazione, in presenza di casi d'impossibilità, se il richiedente dimostra di essersi adoperato e di avere fatto il possibile per ottenere l'attestazione consolare. Valutazione da rimettersi al prudente apprezzamento del giudicante.

Lo straniero deve poter autocertificare i redditi per il gratuito patrocinio

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La Corte Costituzionale, respingendo le eccezioni sollevate dall'Avvocatura di Stato, accoglie il ricorso e dichiara l'art. 79 comma 2 del DPR n. 115/2002 incostituzionale per i motivi che si vanno a esporre, accogliendo altresì la richiesta di un intervento additivo.

Prima di tutto la Corte ricorda che il testo unico sulle spese di giustizia, per quanto riguarda il patrocinio gratuito a spese dello Stato, richiede ai soli cittadini che non fanno parte dell'UE l'attestazione consolare che certifichi i redditi da questi conseguiti ai fini della richiesta del patrocinio gratuito.

Per la Corte però la disposizione presenta delle evidenti distonie perché solo in base alla cittadinanza extra UE richiede la suddetta attestazione, non richiesta invece ai cittadini Europei e italiani che ben possono produrre redditi al di fuori dell'Unione.

Ciò che più rileva però è "la manifesta irragionevolezza che deriva dalla mancata previsione, nell'art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia, per i processi civile, amministrativo, contabile e tributario, di un meccanismo che - come, viceversa, stabilisce per il processo penale l'art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia - consenta di reagire alla mancata collaborazione dell'autorità consolare, così bilanciando la necessità di richiedere un più rigoroso accertamento dei redditi prodotti in Paesi non aderenti all'Unione europea, per i quali è più complesso accertare la veridicità di quanto dichiarato dall'istante, con l'esigenza di non addebitare al medesimo richiedente anche il rischio dell'impossibilità di procurarsi la specifica certificazione richiesta."

Accogliendo la richiesta additiva la Consulta dispone quindi che "la legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia può essere ricostituita, integrando la previsione sull'onere probatorio, con la possibilità per l'istante di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai redditi prodotti all'estero, una volta dimostrata l'impossibilità di presentare la richiesta certificazione."

Leggi anche:

- Patrocinio gratuito a spese dello Stato e straniero extra UE: quali oneri per l'autorità consolare

- Gratuito patrocinio: istanza ammessa per lo straniero che presenta autocertificazione redditi

Scarica pdf Corte Costituzionale n. 157/2021

Foto: 123rf.com
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