La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 7357/2007) ha stabilito che va multato chi usufruisce della corsia di emergenza senza un giustificato motivo. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che spetta all'autore dell'infrazione provare l'esistenza di una "esimente reale o putativa" non essendo sufficiente, continua la Corte, "una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio, e l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato".
Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso di un automobilista multato per aver circolato nella corsia di emergenza. L'uomo si era difeso deducendo di aver utilizzato tale corsia in quanto affetto da "ipoacusia neurosensoriale bilaterale" e che, trovandosi imbottigliato nel traffico, è stato costretto a tale scelta al fine di scongiurare conseguenze negative alla propria salute.
I Giudici della Corte, nella fattispecie, hanno invece ritenuto che "non ricorresse alcuna necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale e immediato di un danno grave alla persona con l'unico mezzo della commissione dell'illecito".
Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso di un automobilista multato per aver circolato nella corsia di emergenza. L'uomo si era difeso deducendo di aver utilizzato tale corsia in quanto affetto da "ipoacusia neurosensoriale bilaterale" e che, trovandosi imbottigliato nel traffico, è stato costretto a tale scelta al fine di scongiurare conseguenze negative alla propria salute.
I Giudici della Corte, nella fattispecie, hanno invece ritenuto che "non ricorresse alcuna necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale e immediato di un danno grave alla persona con l'unico mezzo della commissione dell'illecito".
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