- Guida in stato di ebbrezza e assoluzione
- Mancanza visite periodiche etilometro
- Inattendibilità del rilevamento strumentale
Guida in stato di ebbrezza e assoluzione
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Assolto con formula piena l'imputato per guida in stato di ebbrezza qualora emerga che non siano state effettuate con continuità, oppure che manchino del tutto, le visite periodiche annuali previste dalla normativa e riguardanti lo strumento etilometro utilizzato per accertare il tasso alcolemico.
Tale circostanza, infatti, non rende possibile ritenere che l'esito dell'accertamento sia affidabile oltre ogni ragionevole dubbio, con conseguente mancanza di una prova assoluta del superamento della soglia di punibilità penale prevista dalla legge.
Lo ha chiarito il Tribunale di Venezia, sezione penale, nella sentenza n. 678/2021 (qui sotto allegata) assolvendo, per insussistenza del fatto, l'imputato vittoriosamente assistito dall'Avv. Fabio Capraro di Treviso.
Nel dettaglio, l'uomo era accusato di guida in stato di ebbrezza (ex art. 186, comma 2, lett c., C.d.S.) rilevato tramite etilometro, strumento che aveva accertato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, pari a 1,71 g/l al primo test e a 1,66 g/l al secondo test.
Nonostante dalla deposizione della teste della Polizia locale e dall'esame del verbale di accertamenti urgenti inserito nel fascicolo dibattimentale come atto irripetibile, sia emersa l'effettività degli accadimenti di cui all'imputazione, il Tribunale ritiene di accogliere le doglianze della difesa, in particolare laddove le stesse sostengono l'inattendibilità del rilevamento strumentale.
Mancanza visite periodiche etilometro
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Infatti, la difesa ha diligentemente acquisito prova documentale, tramite il relativo libretto, delle modalità di compimento delle visite periodiche inerenti lo strumento etilometro utilizzato per lo svolgimento delle operazioni tecniche di accertamento.
Il magistrato rammenta come le suddette visite periodiche, previste dal D.M. 196/1990 e dalla circolare n. 87/91 del Ministero dei Trasporti, in epoche successive a quella primitiva, debbano avvenire annualmente. Nel caso in esame, tuttavia, dall'esame del libretto è emerso che tali verifiche sono avvenute in ritardo rispetto al decorso dell'annualità e, addirittura, in alcuni anni non sono neppure state compiute del tutto.
Dalla documentazione, inoltre, non risulta neanche che siano state effettuate verifiche ulteriori a seguito di riparazione dell'apparecchio, come pure previsto dalla sopra menzionata normativa.
Come si legge nel provvedimento, "a fronte di tali specifici rilievi sulla prova relativa all'idoneità dello strumento ad accertare l'esattezza dei risultati degli esami effettuati dall'odierno imputato, l'accusa non è stata in grado apportare ulteriori contributi in ordine alla prova dell'assoluta idoneità dell'etilometro in argomento, in assenza delle viste periodiche anzidette e di altre attività di riparazione/sostituzione/manutenzione dell'apparecchio".
Inattendibilità del rilevamento strumentale
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In definitiva, la mancanza di continuità delle visite periodiche annuali e, anzi, addirittura l'assenza di visite periodiche per 2 anni e di verifiche per la sostituzione di parti necessarie, nel decorso del tempo, assegnano l'impossibilità di ritenere assolutamente affidabili, oltre ogni ragionevole dubbio, gli esiti degli accertamenti alcolemici compiuti sulle prove effettuate dall'imputato.
Dunque, per il Tribunale non è possibile ritenere raggiunta la prova assoluta del superamento della soglia di punibilità penale prevista dalla norma e ogni ulteriore percezione degli operanti (sui sintomi di assunzione di alcool da parte dell'imputato) resta circoscritta a un'acquisizione recettiva, suscettibile di essere contestata e comunque non idonea a comprovare rigorosamente la soglia di punibilità. Da ciò deriva l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.
Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio dei provvedimenti
Scarica pdf Tribunale di Venezia sentenza n. 678/2021