La recente Corte di Cassazione Civile fissa i parametri di risarcimento del vettore aereo per la ritardata consegna dei bagagli

Ritardata consegna bagagli in volo di linea

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In relazione ai danni lamentati per la ritardata consegna del proprio bagaglio in occasione di un volo di linea, la Cassazione Civile n. 3165/ 2021 ha osservato come "la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ma già attuata in ambito eurounitario con il regolamento CE del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027 e, poi, firmata dalla stessa Comunità europea il 9 dicembre 1999 e per essa entrata in vigore il 28 giugno 2004), volta all'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificativi, reca al 'Capitolo III', la disciplina della responsabilità del vettore e dell'entità del risarcimento per i danni".

La responsabilità per i danni ai bagagli

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A tal riguardo, l'art. 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di "morte e lesione dei passeggeri" (parag. 1) e dei "danni ai bagagli" (parag. 2), contemplando in quest'ultima una specifica ed autonoma, rispetto a quella del parag. 1, responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, parag. 2, a tenore del quale "Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti - speciali di prelievo - (al cambio attuale, 1 DSP = 1,20 euro circa) - per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione".
La S.C.ha, inoltre evidenziato che ai sensi del parag. 6 del medesimo articolo "I limiti previsti dall'articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all'attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione precedente non si applica quando l'ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all'attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva".

La responsabilità nel ritardo della consegna del bagaglio

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Pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna del bagaglio del passeggero, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, parag. 2, della menzionata Convenzione di Montreal del 1999 nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art.2059 cod.civ. .
D'altronde e nello stesso senso ".. si è pronunciata anche la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 6 maggio 2010 (C-63/09, Wàlz c. Clickair SA), che, nell'interpretare l'art. 22, parag. 2, predetto, ha affermato che la nozione di "danno" ivi sottesa, ai fini della limitazione della responsabilità del vettore aereo (in particolare, nella fattispecie posta all'attenzione della Corte, per il caso di perdita del bagaglio), deve essere intesa "nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale". Nel caso in specie, veniva liquidato un importo al danneggiato, a titolo di ristoro del danno sofferto dalla ritardata consegna del bagaglio, comprensivo sia della quota forfettaria sancita dall'art. 22 della Convenzione di Montreal, sia degli ulteriori esborsi patiti ai sensi dell'art. 22, comma 6, ed individuabili nelle spese per l'acquisto di effetti personali e medicinali necessari per il soggiorno negli U.S.A.

Assibot

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