Per la Cassazione, l'obbligato che adduce la formazione di una nuova famiglia per non pagare l'assegno divorzile alla ex deve dimostrare il suo sopravvenuto impoverimento

Divorzio e opposizione del marito all'assegno per la ex

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L'ex marito non può chiedere la riduzione o la revoca dell'assegno di divorzio disposto in favore della ex moglie, adducendo di dover mantenere una nuova famiglia, se non prova di aver subito un effettivo depauparamento delle sue sostanze. Questo in sintesi quanto sancito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 21818/2021 (sotto allegata).

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La vicenda processuale

Un uomo ricorre in Tribunale per chiedere la separazione dalla moglie. La donna invece, nel costituirsi in giudizio, chiede la dichiarazione di cessazione degli effetti civili per matrimonio per mancata consumazione, un assegno divorzile di 2500 euro mensili e un risarcimento del danno di 300.000 euro.

Il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quantifica l'assegno divorzile in 1250 euro mensili, respingendo le domande di assegnazione della casa e di addebito della separazione proposte dal marito e quella di risarcimento avanzata alla moglie.

La Corte di Appello respinge il gravame sollevato dal marito e conferma la sentenza precedente, rilevando una notevole divergenza economica tra le parti, che giustifica la misura dell'assegno riconosciuto in favore della moglie.

Per il marito l'assegno alla ex non è dovuto se lui ha una nuova famiglia

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Contro la decisione della Corte di Appello il marito ricorre in sede di Cassazione sollevando un solo motivo in cui evidenzia che la Corte di appello ha mancato di approfondire le ragioni della mancata consumazione del rapporto coniugale, imputabile unicamente, a suo dire, alla ex moglie, che ha sempre addotto l'assenza di trasporto nei suoi confronti.

Il giudice di seconde cure inoltre non ha tenuto conto del fatto che:

  • solo lui ha contribuito economicamente alla famiglia;
  • la donna è divenuta proprietaria esclusiva di due immobili;
  • il matrimonio è durato poco;
  • la legge dispone che il richiedente l'assegno divorzile non deve disporre di mezzi adeguati;
  • dopo la separazione lui si è formato una nuova famiglia e ha un figlio da mantenere.

Non rileva la nuova famiglia se l'obbligato non dimostra il suo impoverimento

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Per la Cassazione la questione della consumazione del matrimonio è inammissibile perché non dedotta e non trattata dal precedente giudice di merito, tanto che la sentenza di appello non ha affrontato la questione e il ricorrente non ha provato di averla allegata in sede di merito.

Infondata la questione dell'apporto economico che il marito sostiene essere stato completamente a suo carico, considerata la funzione perequativa e compensativa dell'assegno di divorzio, derivanti dal principio di solidarietà e dal fatto che con questa misura si valorizza anche l'apporto fornito dall'ex coniuge economicamente più debole.

Sul punto relativo alla durata del matrimonio la Cassazione evidenzia che la Corte di Appello ha rilevato un arco temporale di 12 anni ed ha valutato correttamente l'apporto dato dalla moglie, più debole economicamente, perché negli anni ha svolto la professione di insegnante.

Non rileva che l'uomo adduca la formazione di un nuovo nucleo familiare per contestare il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie, anche perché la Corte, nel caso di specie ha accertato che l'uomo, a causa dei suoi nuovo obblighi familiari, non ha comunque subito una diminuzione delle sue risorse economiche ù, non avendo provato neppure una situazione di impossidenza o disoccupazione della nuova compagna.

Per la Corte di Appello infatti non è stata acquisita agli atti "la prova che il mantenimento del nuovo nucleo familiare fosse esclusivamente a carico del medesimo."

Scarica pdf Cassazione n. 21818/2021

Foto: 123rf.com
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