- Motivato il mantenimento di 4000 euro per la moglie
- Per il marito l'aumento dell'assegno è ingiustificato
- Il tenore di vita nella separazione rileva in presenza di redditi adeguati
Motivato il mantenimento di 4000 euro per la moglie
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Motivato l'assegno di mantenimento di 4000 euro in favore della moglie separata, se il marito ha capacità reddituali elevate. Nella separazione, diversamente dal divorzio, il vincolo matrimoniale permane e il criterio del tenore di vita è uno dei criteri di cui il giudice, in presenza di redditi adeguati, deve tenere conto nel quantificare la misura in favore del coniuge destinatario. Principio ribadito dall'ordinanza della Cassazione n. 21504/2021 (sotto allegata).
La vicenda processuale
In una causa di separazione il Tribunale respinge la domanda di addebito della ricorrente, ma le riconosce un assegno per il mantenimento a carico dell'altro coniuge di 3000 euro mensili.
La Corte di Appello ridetermina però l'assegno mensile di mantenimento in 4000 euro mensili perché anche se la disponibilità economica del marito non giustifica l'aumento automatico dell'emolumento, le sue condizioni economiche sono talmente elevate che, tenendo conto degli anni di convivenza matrimoniale, l'aumento disposto è giustificato.
Per il marito l'aumento dell'assegno è ingiustificato
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Per contestare la decisione della Corte di Appello il marito ricorre in Cassazione sollevando i due motivi di doglianza.
- Con il primo il marito ritiene che la Corte non abbia considerato la questione del tenore di vita goduto dalla moglie durante il matrimonio e tale da giustificare l'aumento dell'assegno.
- Con il secondo invece rileva l'omesso esame della reale capacità economica della moglie, che provvede da sola al mantenimento dei figli nati da un precedente matrimonio e i cui redditi e patrimonio non giustificano l'aumento dell'assegno in suo favore.
Il tenore di vita nella separazione rileva in presenza di redditi adeguati
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La Cassazione dichiara il ricorso sollevato dal marito inammissibile, perché inammissibili sono i due motivi sollevati.
Per gli Ermellini il primo motivo è inammissibile perché tende a rimettere in discussione la valutazione di merito relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento
in favore della moglie. Non è censurabile infatti, in sede di legittimità, la valutazione che si riferisce all'adeguatezza dei redditi e del patrimonio rispetto al tenore di vita di cui la moglie ha goduto durante il matrimonio, tenuto conto del periodo di convivenza matrimoniale.Dall'istruttoria, la Corte di Appello, come il giudice di primo grado, ha rilevato che era in effetti esagerata la richiesta di un assegno mensile di 10.000 euro. La C.T.U però ha accertato una condizione economica complessiva del marito tale da giustificare l'aumento da 3000 a 4000 euro al mese.
La Corte quindi ha applicato correttamente il criterio sancito dalla Corte di Cassazione, secondo cui la separazione personale, a differenza del divorzio, poiché si caratterizza dalla permanenza del vincolo coniugale, prevede che l'assegno debba essere rapportato ai redditi necessari, in assenza di addebito, a garantire all'altro coniuge il tenore di vita di cui ha goduto durante il matrimonio.
Parimenti inammissibile il secondo motivo del ricorso perché tende a riesaminare la condizione reddituale dei coniugi. Per la Cassazione, in realtà, il giudice dell'impugnazione ha esaminato nel dettaglio i redditi della moglie per valutare l'adeguatezza dell'assegno rapportato al tenore di vita, non considerando la questione del mantenimento dei figli perché non sollevata in sede di appello.
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Scarica pdf Cassazione n. 21504/2021