- Sinistro stradale e concorso di colpa del motociclista
- Concorso di colpa privo di fondamento e danno patrimoniale provato
- Una velocità ridotta avrebbe potuto scongiurare l'impatto con la vettura
Sinistro stradale e concorso di colpa del motociclista
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Concorso di colpa per il conducente dello scooter che, in base alla ricostruzione della dinamica del sinistro, poteva evitare il sinistro. Dallo stato dei luoghi si desume infatti che lo stesso avrebbe potuto vedere per tempo la macchina in arrivo. L'assenza di tracce di frenata e il punto d'impatto dei due mezzi fanno presumere che se il centauro fosse andato più piano, avrebbe potuto evitare l'impatto. Niente danno patrimoniale da incapacità lavorativa inoltre però per il centauro. Due dichiarazioni non provano una diminuzione dei redditi, soprattutto perché il ricorrente è un libero professionista, le cui entrate, sono notoriamente soggette a oscillazioni. Questa la decisione della Cassazione n. 21403/2021 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Il giudice di primo e quello di secondo grado riconoscono a un motociclista un concorso di colpa nella causazione del sinistro di cui è rimasto vittima, condannando controparte e la relativa compagnia assicurativa a risarcirgli € 42.180,96 per i danni riportati.
Il motociclista, nel descrivere l'occorso de quo, riferisce che nel giorno e nell'ora dell'impatto, l'autovettura di controparte, giunta all'intersezione tra due vie "omettendo di dare la dovuta precedenza allo scooter (da lui condotto) collideva con lo stesso, provocandone la rovinosa caduta a terra" a causa della quale riportava lesioni personali di cui chiedeva il risarcimento, che gli veniva riconosciuto, anche se allo stesso veniva riconosciuta una corresponsabilità del 25%.
Concorso di colpa privo di fondamento e danno patrimoniale provato
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Per questo il motociclista ricorre in Cassazione sollevando i motivi che si vanno a descrivere.
Con primo motivo contesta l'attribuzione del concorso di colpa per eccessiva velocità di guida dello scooter, contestando il ragionamento della Corte, per la quale poteva avvistare l'autovettura. Conclusione che per il ricorrente si fonda su elementi che non presentano le caratteristiche della gravità, della precisione e della concordanza.
Con il secondo censura la sentenza nella parte in cui nega il risarcimento del danno patrimoniale a causa della mancata prova della diminuzione del reddito a causa del sinistro. La Corte non ha infatti ritenuto sufficienti a dimostrare detta voce di danno le due denunce dei redditi presentate, di cui una precedente e una successiva al sinistro. Conclusioni inaccettabili per il ricorrente, il quale ritiene invece di avere dimostrato documentalmente tale pregiudizio.
Una velocità ridotta avrebbe potuto scongiurare l'impatto con la vettura
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Per la Corte di Cassazione però il ricorso del motociclista è infondato e va rigettato.
Infondato, anche se ammissibile, il primo motivo del ricorso. La Corte di Appello "ha preso le mosse dal rilievo, non contestato dall'odierno ricorrente", che la conformazione dello stato dei luoghi "teatro" del sinistro permetteva al motociclista ricorrente di "avvistare" anticipatamente la vettura. Da questa premessa, attraverso un ragionamento presuntivo fondato sul punto d'impatto dei mezzi e sull'assenza di frenata del motociclo, la Corte ha dedotto che l'elevata velocità del motociclo ha contribuito nella misura del 25% a causare il sinistro, perché se il motociclista avesse tenuto una velocità moderata, avrebbe potuto frenare ed evitare l'impatto.
Gli Ermellini precisano inoltre che, il rispetto della mancata precedenza da parte del conducente del veicolo non avrebbe comunque esonerato il giudice "dal verificare il comportamento dell'altro conducente, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente" nel pieno rispetto di quanto sancisce l'art. 2054 comma 2 c.c.
Inammissibile e infondato il secondo motivo a causa della mancata prova della diminuzione del reddito, avendo la Corte ritenuto insufficiente a tal fine la produzione di due dichiarazioni dei redditi. L'attività libero professionale del ricorrente, del resto, è notoriamente incostante e soggetta a oscillazioni, ragione per la quale il giudice dell'impugnazione ha correttamente concluso che "l'unica dichiarazione fiscale precedente al sinistro è, in quanto isolata, insufficiente a dimostrare che il reddito in essa indicato si fosse stabilizzato."
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Scarica pdf Cassazione n. 21403/2021