- RC auto obbligatoria nelle aree private
- L'orientamento della giurisprudenza
- Per la Corte Ue rileva l'uso conforme alla funzione abituale del mezzo
RC auto obbligatoria nelle aree private
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La RC auto copre anche i danni nelle aree private. Questa in estrema sintesi la conclusione della Cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 21983/2021 (sotto allegata), con la quale è stata risolta una questione interpretativa che da anni vede contrapporsi la normativa interna, ferma nel non riconoscere il risarcimento per danni derivanti dalla circolazione che si verificano all'interno di determinate aree private (salvo eccezioni) e la giurisprudenza comunitaria, aperta invece alla soluzione opposta.
L'occasione è un sinistro conclusosi tragicamente ai danni di un bambino in un'area privata e avvenuto nell'area compresa tra il giardino e la rampa di accesso all'autorimessa di un'abitazione privata.
Questo il quesito che le Sezioni Unite hanno dovuto risolvere: "se l'art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale".
L'orientamento della giurisprudenza
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La decisione da tempo attesa è finalmente conforme al Diritto Europeo.
La Cassazione critica infatti la Corte d'Appello, che ha respinto l'impugnazione sollevata dai parenti della vittima e finalizzata a ottenere il risarcimento del danno dall'Assicurazione del camper che ha investito il piccolo.
La Cassazione rileva infatti che il giudice dell'impugnazione "ha prestato 'incondizionata adesione' all''orientamento giurisprudenziale tralatizio, per il quale la vittima di un sinistro da circolazione veicolare in Italia può vantare azione diretta, nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo responsabile, solo se il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o su aree a queste equiparate', pervenendo conseguentemente a escluderne l'esperibilità 'nel caso in esame, caratterizzato da un investimento di un bambino da parte del camper (...) in un luogo privato, tra il giardino e la rampa di accesso del garage dell'abitazione degli attori…, sul quale non vigeva la copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 122 CdA', non potendo il medesimo 'equipararsi in alcun modo a strada pubblica, non avendovi libero accesso un numero indeterminato di persone'".
Per la Corte Ue rileva l'uso conforme alla funzione abituale del mezzo
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La Cassazione evidenzia come, al contrario, la Corte Europea da tempo sostiene che la "copertura assicurativa deve estendersi a ogni "uso conforme alla funzione abituale" del mezzo assicurato, senza affermare neppure indirettamente che la limitazione della copertura assicurativa obbligatoria ai sinistri verificatisi in strada pubblica o area a essa equiparata sia in contrasto con la normativa comunitaria."
Il precedente comunitario da quindi rilievo al concetto di uso del veicolo piuttosto che a quello dell'area in cui esso viene svolto. Principio che, se applicato, può rendere "coerente al normativa italiana con la giurisprudenza euro comunitaria".
Per cui, alla domanda sollevata, ossia se l'art. 122 del Codice delle Assicurazioni private può essere interpretato nel senso che "la circolazione su aree equiparate alle strade di suo pubblico debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale" le Su danno risposta positiva. E' l'uso del veicolo alla sua funzione abituale a rappresentare quindi il criterio discretivo che rileva per determinare l'estensione della copertura assicurativa RC auto.
L'assicurato quindi non sarà coperto solo se l'uso del veicolo è avulso dal concetto di circolazione di cui all'art 2054 c.c e dalla disciplina del Codice delle Assicurazioni.
Ne sono esempi, ricorda la Cassazione, i sinistri che si realizzano ad esempio tra mezzi che non rientrano nel concetto di veicoli disciplinati dal Codice della Strada (scontro tra una vettura e uno sciatore su una pista da sci), o quelli in cui la vettura viene impiegata come un'arma per investire e uccidere volontariamente delle persone, stante l'uso anomalo che viene fatto del mezzo.
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Scarica pdf Cassazione SU n. 21983/2021• Foto: 123rf.com