"La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull'esercizio della potestà in caso di crisi della copia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente risplasmato l'art. 317-bis cod. civ., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi dell'unione di fatto, sicché la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale, spetta al Tribunale per i minorenni, in forza dell'art. 38 primo comma disp. att. cod. civ., in parte qua non abrogato neppure tacitamente dalla novella. La con testualità delle misure relative all'esercizio della potestà e dell'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati artt. 155 e ss. cod.civ., ha peraltro determinato - in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportano un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio". E' questo il principio di diritto di recente enunciato dalla Cassazione (Ord. n. 8362/07) in merito alla questione - presentatasi per la prima volta innanzi alla Corte e oggetto di divergenti decisioni presso i giudici di merito e di controversie in dottrina - "di quale sia, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 8 febbraio 2006 n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) l'organo giudiziario competente a conoscere dei procedimenti di affidamento dei figli naturali ed emanare i provvedimenti di carattere economico relativi al loro mantenimento".
Su questo argomento vedi anche la sezione sulla mediazione familiare
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