- Conto corrente: dal Tribunale di Padova importanti principi in materia
- Piano di rientro: restano comunque valide le clausole preesistenti
- Assenza di pattuizioni scritte e interessi anatocistici
- Usura e superamento tasso soglia
- Segnalazione Centrali Rischi e risarcimento danni non patrimoniali
Conto corrente: dal Tribunale di Padova importanti principi in materia
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In tema di conto corrente bancario, il riconoscimento del debito non preclude al correntista di far valere le nullità collegate al conto. Inoltre, la nullità delle clausole anatocistiche coinvolge anche quelle successive alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 se non sono oggetto di nuova e specifica pattuizione con il cliente. In caso di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi effettuata dall'istituto bancario, il cliente può ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente.
Sono questi alcuni dei principi espressi dal Tribunale di Padova in una sentenza del 20 luglio 2021 (sotto allegata) accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo del titolare di una ditta individuale vittoriosamente assistito dall'Avv. Alessio Orsini di Ascoli Piceno.
L'opponente si era visto ingiungere dalla banca il pagamento di oltre 40mila euro a titolo di saldo debitore del conto corrente, ma sono diverse le eccezioni che questi propone contro tale ingiunzione, tra cui carenza di prova del credito vantato, applicazione da parte dell'istituto di interessi ultralegali e usurari, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e valute non pattuite, nonché la conseguente illegittimità del riconoscimento di debito sottoscritto dal correntista.
Piano di rientro: restano comunque valide le clausole preesistenti
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Da un lato, rileva il giudicante, risulta tardiva (tra l'altro in quanto presente solo in comparsa conclusionale) l'eccezione dell'istituto di credito opposto che evidenzia la natura transattiva di un piano di rientro, con ricognizione del debito, sottoscritto dal correntista e la rinuncia all'azione ivi contenuta.
In aggiunta, precisa il Tribunale, il riconoscimento di debito comunque non preclude al correntista opponente di far valere le eccepite nullità per interessi ultralegali usurari e anatocistici, commissioni e spese pattuite.
Infatti, come si legge in sentenza la Cassazione (sent. n. 19742/2014) ha affermato che in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca e il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti.
Assenza di pattuizioni scritte e interessi anatocistici
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Nel merito, il Tribunale di Padova ritiene fondata l'eccezione del correntista contro interessi ultralegali CMS e spese, nonché antergazione e postergazione delle valute in assenza di pattuizione scritta: dall'analisi del documento contrattuale, infatti, emerge la mancanza al suo interno di qualsiasi indicazione e quindi pattuizione, delle condizioni economiche applicate, risultando non compilata sia la parte relativa ai tassi di interessi debitori e creditori che quella riservata all'indicazione delle CMS, e neppure emergono pattuizioni inerenti spese e disciplina delle valute.
Dalla mancata indicazione dei tassi di interesse e delle condizioni economiche applicate discende dunque l'applicazione, nella ricostruzione del saldo del conto corrente, dell'art. 117, comma 7, TUB e dei tassi sostitutivi ivi previsti, nonché l'eliminazione di ogni commissione onere spese e gioco valute, con mantenimento quale data valuta di quella effettiva dell'operazione.
Nullità delle clausole anatocistiche
Altresì appare fondata l'eccezione riguardante l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici per tutta la durata del rapporto. Nel caso in esame si tratta di contratto di conto corrente concluso nel 1998 e dunque già in essere al momento dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Pertanto, l'anatocismo può considerarsi legittimo solo se rispetta quanto disposto dall'art. 7, commi 2 e 3, della delibera citata in ordine all'introduzioni di condizioni contrattuali peggiorative del clienti.
Pacificamente si ritengono nulle le clausole anatocistiche relative al periodo anteriore all'entrata in vigore della menzionata delibera CICE, in quanto non basate su di un uso normativo, bensì su di mero uso negoziale (e quindi contrastanti con il disposto dell'art. 1283 c.c.). Difatti, si legge in sentenza, l'introduzione di una clausola anatocistica in un contratto di conto corrente già in essere, comporta senz'atro un peggioramento delle condizioni contrattuali per il cliente, atteso il verificarsi del passaggio da una situazione priva di capitalizzazione a una situazione in cui vi é capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi (cfr. ex multis e tra le più recenti, Cass. 7105/2020).
In forza del carattere peggiorativo di tale adeguamento contrattuale, prosegue il giudicante, la clausola anatocistica stessa deve pertanto essere oggetto di nuova e specifica pattuizione con il cliente pena nullità della stessa.
Inoltre, si ritiene che il divieto di anatocismo a seguito della modifica dell'art. 120, comma 2, T.U.B. da parte della L. n. 147/2013 sia operante a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero il 1° gennaio 2014, a prescindere dall'emanazione della delibera CICR a cui l'art. 120 cit. fa riferimento (delibera che di fatto non è mai stata emanata). Tale norma, come conferma copiosa giurisprudenza richiamata all'interno del provvedimento, presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito che dunque non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR.
L'anatocismo da parte della banca viene ritenuto dunque illegittimo per tutto il periodo oggetto d'analisi, mancando agli atti la specifica pattuizione scritta con il correntista, non essendo sufficiente la pubblicazione dell'adeguamento in Gazzetta Ufficiale e stante il divieto di anatocismo operante dal 2014.
Usura e superamento tasso soglia
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In punto di usura e in relazione alle censura relative al superamento del tasso soglia da parte degli interessi applicati dalla banca nel corso del rapporto, il Tribunale richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24675/2017 e ritiene che il superamento del tasso soglia da parte dell'interesse modificato dalla banca nel corso del rapporto in forza dell'esercizio dello "ius variandi" equivalga a usura originaria, ossia contrattuale.
Nel caso in esame, tenuto conto della corretta metodologia seguita dal CTU che ha verificato la sussistenza di usura da "ius variandi", in conseguenza del superamento, nel ricalcolo del saldo conto corrente, andranno azzerati tutti gli interessi passivi le commissioni e le spese applicati dalla banca stante il disposto dell' art 1815, comma 2, del codice civile.
Segnalazione Centrali Rischi e risarcimento danni non patrimoniali
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Infine, trova accoglimento la domanda riconvenzionale del correntista di condanna della banca al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa dell'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi da cui l'istante aveva già ottenuto cancellazione a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. con decreto inaudita altera parte, poi confermato con ordinanza cautelare.
Anche per il Tribunale tale segnalazione è illegittima, non essendo emersa prova dell'invio da parte della banca della preventiva comunicazione informativa e della preventiva istruttoria sulla reale situazione economica del debitore. L'iscrizione del credito a sofferenza, infatti, presuppone l'esercizio di una valutazione e di una ponderazione a carattere complesso da parte dell'istituto di credito relativa a tutti i dati sintomatici dello stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il cliente e non un mero automatismo (cfr. Cass 3130/2021).
Il Tribunale ritiene dimostrato il lamentato danno alla reputazione, avendo l'opponente fornito sufficienti elementi dai quali desumere in via presuntiva il lamentato danno alla propria reputazione stante la prova della diffusione della notizia dell'avvenuta segnalazione presso operatori bancari di istituti diversi da quello segnalante e la sua effettiva percezione a seguito di richiesta di accesso al credito successiva alla segnalazione stessa. Tale danno viene dunque liquidato secondo criteri equitativi.
Scarica pdf Tribunale di Padova sentenza 20 luglio 2021