Per il Tribunale di Ascoli Piceno alla banca non era consentito, a seguito di omologa del piano del consumatore, proporre procedura di ingiunzione per i crediti coinvolti nella procedura

Niente azioni contro il debitore con procedura favorevole

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La procedura di cui alla Legge n. 3 del 2012 per la regolazione della crisi da sovraindebitamento è diretta a regolamentare una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile di farvi fronte.

Si tratta di una procedura rivolta a chi, nonostante gli sforzi, non riesce a sostenere i propri impegni economici e a rimborsare finanziamenti o debiti. In caso di procedura favorevolmente conclusa, i crediti oggetto della stessa vengono rinegoziati dalle parti con intervento di apposito organismo e omologazione del giudice. In tal caso non sarà più consentito all'originario credito proporre alcuna domanda nei confronti del debitore che ha concluso con esito favorevole la procedura ex art. 6 della legge 3/2012.


Tanto ha chiarito il Tribunale di Ascoli Piceno nella sentenza n. 497/2021 (qui sotto allegata) accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un debitore e dal fideiussore, vittoriosamente assistiti dall'Avv. Alessio Orsini di Ascoli Piceno.

Procedura di sovraindebitamento conclusa con omologazione

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Il decreto riguardava il pagamento nei confronti duna banca di oltre 10mila euro correlati alla stipulazione di alcuni mutui. In particolare, dalla vicenda in esame emerge che il credito azionato in sede monitoria dalla banca era stato oggetto di procedura di sovraindebitamento ex legge n. 3/2012.


In sostanza. prima della notifica dell'ingiunzione, il soggetto ingiunto dalla banca, aveva presentato il piano del consumatore come da procedura di cui all'art. 6 e ss. della legge suddetta che si era poi conclusa con omologazione.


Il Tribunale rammenta come l'esito di tale procedura, se favorevolmente concluso, determina che i crediti oggetto della stessa vengano rinegoziati dalle parti con l'intervento di apposito organismo e con omologazione del giudice.


E questo è proprio quanto avvenuto nel caso di specie e, di conseguenza, l'originario creditore non poteva proporre alcuna domanda nei confronti del soggetto che aveva concluso la procedura con esito favorevole. Per questo la domanda di parte opposta nei confronti dell'obbligato principale va respinta.


La medesima normativa, inoltre, prevede che l'accordo raggiunto tra le parti non pregiudichi i diritti dei creditori nei confronti dei fideiussori, ma nel caso in esame il coobbligato ha eccepito la presenza di tassi usurari illegittimi. Nel dettaglio, viene dedotta l'usurarietà delle pattuizioni economiche dei quattro mutui, considerando la commissione di estinzione anticipata.

Responsabilità aggravata

Il magistrato ritiene di accogliere anche la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal debitore in quanto viene rilevata una responsabilità aggravata della banca che viene condannata per abuso del processo, ovvero lite temeraria. Si tratta della condotta di chi agisce o resiste pretestuosamente in giudizio.

E, nel aso di specie, poiché la banca ha agito nonostante l'avvenuta regolamentazione dei rapporti tra le parti con la procedura di sovraindebitamento, appaiono sussistere nel caso di specie i presupposti per tale normativa e dunque per la condanna dell'istituto creditizio al pagamento, nei confronti del debtore, di una somma equitativamente determinata (nel caso di specie circa mille euro).

Usura e superamento tassi soglia

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Per ciò che concerne il fideiussore, poiché gli effetti dell'omologa del piano non si riverberano nei confronti del garante, il Tribunale valuta e decide di accogliere l'opposizione anche per quella che era la contestazione del coobbligato in ordine al superamento dei tassi soglia.

Sul punto, il giudicante rileva come "la valutazione del c.d. costo promesso, deve essere sempre effettuata ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Difatti, ai sensi dell'art. 644 c.p. si intendono usurari gli interessi, commissioni e spese che superino il limite stabilito dalla legge nel momento stesso in cui sono promessi, con particolare riferimento alla commissione di estinzione anticipata prevista nei contratti di finanziamento".

Nel caso di specie, dalle risultanze dell'espletata c.t.u. è emerso che, qualora si consideri nel calcolo utile ai fini della determinazione del tasso soglia il costo della estinzione anticipata del finanziamento, parte opposta, dunque la banca, aveva applicato dei tassi superiori a quello soglia previsto.

In dettaglio, l'elaborato peritale del consulente tecnico distingue due ipotesi: quella in cui nel calcolo viene escluso il computo del costo dell'estinzione anticipata e quello in cui detto costo non viene computato. Tanto premesso, il giudice ritiene debba essere applicato "il calcolo che prevede il costo dell'estinzione anticipata con ogni conseguenza in ordine alla individuata usurarietà dei tassi applicati dalla banca opposta".

Secondo il c.t.u., alla luce del ricalcolo dei conteggi eseguiti oggetto del presente giudizio, sussiste un saldo attivo in favore dell'obbligato principale per tutti i contratti di finanziamento e per il rapporto di conto corrente". Per queste ragioni la domanda proposta dall'opposta banca nei confronti del terzo garante va respinta, non sussistendo una situazione debitoria da garantire in assenza di debito. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto viene revocato in ogni sua parte.

Si ringrazia l'Avv. Alessio Orsini di Ascoli Piceno per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Tribunale Ascoli Piceno sentenza n. 497/2021

Foto: 123rf.com
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