- Sospesa senza retribuzione la dottoressa che non si vaccina
- Vaccinazione obbligatoria per i sanitari
- Il procedimento prima di disporre la sospensione
- Ricorso ammissibile ma la domanda non può essere accolta
Sospesa senza retribuzione la dottoressa che non si vaccina
[Torna su]
Il TAR Puglia - Lecce, sezione II, con il decreto n. 480 del 5 agosto 2021 (sotto allegato) respinge l'istanza di sospensione della delibera che, applicando l'art. 4, d.l. n. 44/2021, ha sospeso dall'esercizio della professione una dottoressa che non si è sottoposta alla vaccinazione anti - COVID-19 dopo che la Asl datrice ha valutato con esito negativo la possibilità di ricollocarla e adibirla a mansioni non comportanti contatti diretti con gli utenti e il personale sanitario.
La vicenda processuale
Il ricorso viene presentato dalla Dottoressa della Asl perché l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi la sospendono dall'esercizio professionale, senza retribuzione.
La Dottoressa ricorre al TAR per chiedere l'annullamento, previa sospensione, di detta delibera.
Vaccinazione obbligatoria per i sanitari
[Torna su]
Il TAR rileva prima di tutto che la sospensione, nel caso di specie, è conseguenza diretta delle disposizioni contenute nel del D.L. n.44 dell'1/4/2021 convertito nella L. n.76/2021 contenente "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19…". Trattasi di una normativa di carattere eccezionale "nell'ambito della legislazione connessa all' emergenza e finalizzata al contenimento della diffusione del contagio da SARS-COVID-19."
La normativa prevede infatti l'obbligo della vaccinazione per coloro "che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, para-farmacie e negli studi professionali" con lo scopo di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle cure."
Detta vaccinazione rappresenta un requisito essenziale per poter svolgere la professione sanitaria, da cui i sanitari possono essere esonerati anche temporaneamente solo "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale."
Il procedimento prima di disporre la sospensione
[Torna su]
Nel momento in cui le aziende sanitarie ricevono la segnalazione da parte della Regione che, per mezzo dei propri sistemi informativi è in grado di conoscere chi, tra i sanitari, non si è ancora sottoposto a vaccinazione o non ha fatto ancora domanda, la Asl datrice invita l'interessato a produrre documentazione in grado di dimostrare l'avvenuta vaccinazione, la sua omissione o differimento o la presentazione della richiesta necessaria per effettuarla.
In caso di mancata presentazione di detta documentazione il sanitario entro 5 giorni è invitato a sottoporsi a vaccinazione. Accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la Asl datrice, con l'atto di accertamento sospende il sanitario "dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV -2" e provvede a comunicare detta decisione al diretto interessato.
Se possibile, il lavoratore viene adibito a mansioni inferiori, se non è possibile viene sospeso senza retribuzione. Sospensione che ha efficacia fino a quando il sanitario non assolve all'obbligo vaccinale, fino al completamento della campagna vaccinale e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021.
Ricorso ammissibile ma la domanda non può essere accolta
[Torna su]
Per il Tar Leccese, pur ritenendo fondato il ricorso, respinge la domanda della sanitaria.
Il ricorso della Dottoressa è ammissibile, ma il Giudice amministrativo evidenzia:
- la "condotta dilatoria e certamente non collaborativa, tale da precludere all'amministrazione la possibilità di accertare eventuali situazioni non compatibili con l'obbligo vaccinale";
- il fatto che la presentazione della documentazione da parte del sanitario che rifiuta la vaccinazione non esclude l'onere da parte della Asl datrice di verificarne attendibilità e effettività;
- che l' Amministrazione ha espressamente valutato la possibilità di ricollocazione lavorativa della ricorrente con adibizione della stessa ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con il restante personale sanitario, concludendo in senso negativo con una motivazione condivisibile e supportata da adeguata istruttoria;
- la possibilità per la dottoressa di vaccinarsi e porre cfine ai lamentati effetti pregiudizievoli;
- che nell'attuale situazione pandemica i diritti del singolo devono considerarsi recessivi rispetto all'interesse pubblico.
Respinta quindi l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente e fissa per la trattazione la Camera di Consiglio.
Scarica Tar Puglia n. 480-2021• Foto: 123rf.com