- Negata la cittadinanza italiana
- Il TAR respinge il ricorso: il provvedimento ha natura discrezionale
- Nessun dubbio di affidabilità per chi chiede la cittadinanza italiana
Negata la cittadinanza italiana
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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5679/2021 (sotto allegata) respinge l'appello di un cittadino marocchino contro la sentenza del TAR che a sua volta non ha accolto il suo ricorso contro il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana. Come già affermato dal giudice amministrativo di primo grado, la cittadinanza non è un diritto ma è un atto di alta amministrazione ampiamente discrezionale che viene concessa solo se non sussiste dubbio alcuno sulla affidabilità anche futura, del richiedente.
La vicenda processuale
Un marocchino residente in Italia da anni con moglie e figli, ricorre al TAR del Lazio contro il decreto con cui il Ministero dell'Interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana.
La domanda è stata respinta perché sono stati rilevati dei collegamenti del richiedente con gruppi vicini al radicalismo islamico.
A queste motivazioni il cittadino straniero si oppone perché a suo dire l'istruttoria che ha condotto al diniego della cittadinanza è stata scarsa e non ha tenuto delle sua attuali condizioni di vita, alla sua integrazione e all'assenza di condanne penali.
Il TAR respinge il ricorso: il provvedimento ha natura discrezionale
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Il TAR del Lazio però respinge il ricorso perché il provvedimento con cui si decide di concedere o negare la cittadinanza ha natura ampiamente discrezionale per cui il giudice amministrativo non può sindacare la decisione nel merito, potendo verificare solo la correttezza formale della stessa.
Nessun dubbio di affidabilità per chi chiede la cittadinanza italiana
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Il cittadino marocchino impugna allora il provvedimento innanzi al Consiglio di Stato, che però respinge l'appello con la motivazione che segue.
Prima di tutto, precisa il Consiglio di Stato, il cittadino straniero non ha diritto alla cittadinanza italiana. La concessione della stessa è un atto discrezionale di alta amministrazione "condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno "status illesae dignitatis" (morale e civile) di colui che lo richiede."
Si tratta di una decisione attraverso la quale si esplica il potere sovrano dello Stato di decidere se ampliare o meno la propria cittadinanza. All'amministrazione spetta al riguardo un potere ampiamente discrezionale e l'eventuale accoglimento è condizionato dalla valutazione relativa al livello d'integrazione dello straniero, al rispetto da parte sua delle regole della comunità e alle ragioni per le quali lo stesso manifesta il desiderio di diventare cittadino italiano.
In pratica assumono rilievo ai fini della decisione, tutti quegli aspetti dai quali è possibile desumere che il richiedente sarà un buon cittadino, ovvero che si è integrato, che ha condizioni economiche e patrimoniali che gli consentono di adempiere ai doveri di solidarietà richiesti dalla nostra Costituzione, che ha una condizione familiare stabile e soprattutto che ha una condotta irreprensibile.
Ribadita quindi l'impossibilità per il giudice amministrativo di poter sindacare nel merito una simile decisione il Consiglio di Stato evidenzia come l'appello non tenga conto della discrezionalità che caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana.
Trattasi di una concessione assai importante, che conferisce uno status da cui derivano tutta una serie di diritti e di doveri all'interno dello Stato. Concessione che, se accordata con troppa leggerezza, può avere conseguenze pericolose per l'interesse dello Stato.
Per questo il procedimento per la concessione della cittadinanza coinvolge figure di vertice come il Ministro dell'Interno, il Consiglio di Stato e il Presidente della Repubblica. E sempre per queste ragioni l'istruttoria che viene compiuta prima di riconoscere la cittadinanza italiana è complessa e rigorosa. La delicatezza degli interessi coinvolti giustifica infine anche la particolare formulazione della motivazione del provvedimento di diniego.
Quando si nega la cittadinanza non si nega un diritto, ma si nega "un beneficio la cui concessione è subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale e informata a principi di cautela, nell'interesse nazionale" e l'interesse nazionale, continua il Consiglio di Stato "è interesse di rango certamente superiore rispetto all'interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana".
"Riconoscimento, quello della cittadinanza, per sua natura irrevocabile e che dunque presuppone che nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda."
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Scarica pdf Consiglio di Stato n. 5679/2021• Foto: 123rf.com