In vigore dal 14 dicembre il decreto che adegua la normativa interna alla Direttiva UE sulle garanzie della presunzione d'innocenza

Colpevole se a dichiararlo è una sentenza definitiva

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Il termine "colpevole", con l'entrata in vigore del decreto n. 188/2021 (sotto allegato) a partire dal 14 dicembre 2021 non potrà essere pronunciato fino a quando a dichiararlo non sarà una sentenza definitiva di condanna.

Il decreto adegua la normativa interna alla Direttiva UE 2016/343, emessa per rafforzare alcuni aspetti della presunzione d'innocenza.

Dichiarazione di colpevolezza da parte delle autorità pubbliche

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Il decreto integra la normativa interna nel rispetto della Direttiva UE 2016/34, affrontando poi il tema delle "Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale.

Alle pubbliche autorità si vieta di utilizzare il termine "colpevole" per indicare un indagato o un soggetto imputato di un reato fino a quando tale condizione non viene accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Nei casi di violazione di questo divieto, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari e il risarcimento del danno, all'interessato spetta il diritto di ottenere la rettifica di quanto dichiarato.

Se la richiesta di rettifica si rivela fondata, l'autorità che ha reso la dichiarazione di colpevolezza procede immediatamente o entro il limite temporale di 48 ore dalla richiesta, informando chi ha formulato detta domanda. L' autorità deve rendere pubblica la rettifica nelle stesse modalità con cui ha reso la dichiarazione, se poi non è possibile, è necessario rendere nota la rettifica in modo che abbia comunque lo stesso rilievo e grado di diffusione della dichiarazione resa e da rettificare.

In caso di mancato accoglimento della rettifica o nel caso in cui la rettifica non rispetti le modalità indicate, l'interessato può rivolgersi al Tribunale e agire con un procedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c, per ottenere la pubblicazione della rettifica nelle modalità sopra indicate.

Rapporti del PM con gli organi dell'informazione

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In virtù della modifica dell'art. 5 del dlgs n. 106/2006, che contiene le "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero" queste le nuove regole relative ai rapporti del PM con gli organi dell'informazione.

In pratica il Procuratore della Repubblica è tenuto a mantenere personalmente, o tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi d'informazione solo con comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, con conferenze stampa. La decisione di procedere alla conferenza stampa deve essere assunta in particolare con un atto che deve indicare le specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.

La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando strettamente necessaria per proseguire le indagini o se sussistono altre specifiche ragioni d'interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso devono essere fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e devono assicurare, in ogni caso, il diritto dell'indagato e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non viene accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Il Procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti d'indagine compiuti o ai quali hanno partecipato, ma l'autorizzazione deve essere motivata indicando nello specifico le ragioni di ordine pubblico che la giustificano.

A tutela dell'interessato, nei comunicati e nelle conferenze stampa del PM o autorizzati alla Polizia Giudiziaria è vietato assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

Quanto sancito dal nuovo decreto è stato ribadito dal Procuratore di Milano Riccardo Targetti in una direttiva data 8 febbraio 2022, in cui ha rimarcato la legittimità esclusiva del Procuratore a fornire informazioni agli organi della comunicazione tramite comunicati e conferenza stampa, ricordando che questo limite al diritto di cronaca è stato posto per salvaguardare il principio, altrettanto importante, della presunzione di innocenza.

Leggi anche Presunzione d'innocenza: solo il procuratore può informare la stampa

Modificato anche l'art. 6 comma 1 del dlgs n. 106/2006, dedicato all'attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello. Figura a cui spetta verificare, come già previsto, il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale, il rispetto delle disposizioni che si riferiscono all'iscrizione delle notizie di reato, delle norme sul giusto processo, l'esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, e dal 14 dicembre, anche il rispetto degli obblighi sopra indicati e contenuti nell'art. 5, che si riferiscono ai rapporti del PM con gli organi dell'informazione. Attività che lo stesso deve svolgere, acquisendo dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto e inviando al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.

Garanzia della presunzione d'innocenza

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Dopo l'articolo 115, dedicato alla violazione del divieto di pubblicazione di determinati atti e immagini del procedimento penale, all'interno del codice di procedura penale, è previsto l'inserimento del nuovo articolo 115 bis, intitolato nello specifico "Garanzia della presunzione di innocenza."

La norma prevede che, salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli che devono decidere in merito alla responsabilità penale dell'imputato, l'indagato o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Questa regola non si applica però agli atti del pubblico ministero che sono finalizzati a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato.

Se queste condizioni vengono violate l'interessato può, a pena di decadenza, nei 10 giorni successivi dalla conoscenza del provvedimento, richiedere che venga corretto se necessario a salvaguardare la presunzione d'innocenza nel processo.

Sull'istanza di correzione il giudice deve provvedere entro 48 ore con decreto motivato dal suo deposito. Durante le indagini preliminari è a decidere è il G.I.P. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, che a pena di decadenza, nei 10 giorni successivi, possono opporsi al presidente del tribunale o della corte, che decide con decreto senza formalità di procedura. Se l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni dell'articolo 36, comma 4.

Nei provvedimenti diversi da quelli che devono decidere della responsabilità penale dell'imputato e che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria deve limitare i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato o dell'imputato solo alle indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.

Altre forme di tutela contemplate dal decreto

Modificato anche l'art 314 c.p.p dedicato alla riparazione del soggetto prosciolto per aver subito la custodia cautelare o la carcerazione preventiva, prevedendo che se l'imputato esercita la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda (salvo quanto disposto dall'art. 66 c.p.p sulla verifica dell'identità della persona dell'imputato) il diritto suddetto non viene meno.

Si prevede poi la modifica dell'art. 329 comma 2 c.p.p, stabilendo che solo quando sarà strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero potrà, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In questo caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

Si aggiunge infine all'art. 474 c.p.p, dopo il primo comma, il seguente comma 1 bis: "Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza (senza formalità e senza contraddittorio) l'impiego delle cautele di cui al comma 1 (diritto dell'imputato di assistere libero all'udienza, anche se detenuto, salve le garanzie previste per evitare il pericolo di fuga o violenza), prevedendo che è comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. Ordinanza che è revocata in assenza di contraddittorio e formalità quando vengono meno i motivi del provvedimento.

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Scarica pdf Dlgs n. 188/2021

Foto: 123rf.com
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