La Corte di Cassazione (Sent. 8488/2007) ha stabilito che commette infrazione il residente che dimentica di esporre il ticket (attestante lo stato di residenza) sulla propria auto. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che "la semplice residenza in zona soggetta a parcheggio a pagamento non abilita a usufruire senz'altro dell'esenzione, ma richiede un provvedimento comunale che rilasci l'apposito documento". Aggiunge poi la Corte che "se può essere condivisa la natura dell'atto con cui il comune concede ai residenti il parcheggio gratuito, pure, perché il beneficio operi è necessario che la attività ricognitiva sia compiuta, in quanto la stessa è volta a verificare la sussistenza di alcune condizioni, peraltro non sempre coincidenti tra comune e comune, necessarie perché il beneficio stesso possa essere riconosciuto" e che "anche la mancata esibizione del ticket costituisce infrazione, come del resto la mancata esibizione dell'apposito documento rilasciato dal comune ai residenti, cosa questa atta a dimostrare come l'attività amministrativa relativa, anche se ricognitiva, ha dei connotati che la rendono indispensabile ai fini del godimento dell'esenzione".
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