Per la Corte d'appello di Roma, il fumatore è l'unico responsabile dei danni da lui sofferti a causa del fumo. La nicotina non annulla la capacità di autodeterminazione

Danni da fumo

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La Corte d'appello di Roma (cfr. sentenza n. 3376/2021), in riforma della sentenza di primo grado che aveva visto condannare al risarcimento del danno l'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore dell'attore cui era stato diagnosticato un carcinoma polmonare diagnosticatogli nel 2006 quale effetto del fumo di combustione delle sigarette, ha stabilito che uno smisurato consumo giornaliero di sigarette è sufficiente ad escludere ogni responsabilità, sia ex articolo 2043 c.c. che ex articolo 2050 c.c., per i danni alla salute del fumatore.

La nicotina non annulla la capacità di autodeterminazione del soggetto

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Accertato in primo grado che l'attore aveva cominciato a fumare sin da giovane età, fumando costantemente almeno 20 sigarette al giorno (fino al 2000 quando aveva smesso di fumare), la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che la pubblicità delle sigarette c.d. light lo avesse in qualche modo spinto ad aumentare numericamente le sigarette fumate perché convintosi del minore rischio per la salute personale dalla dicitura "light".

Senza contare, continua la Corte, che non si può sostenere che la nicotina annulli la capacità di autodeterminazione del soggetto, "costringendolo" a fumare, senza possibilità di smettere, dai due ai quattro pacchetti al giorno.

Il principio giuridico

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Afferma la Corte che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sentenza n. 11272/2018) nell'accertamento della responsabilità civile il primo presupposto da verificare è l'esistenza del nesso eziologico tra quello che si assume essere il comportamento potenzialmente dannoso ed il danno che si ritiene esserne derivato.

La scelta libera e consapevole di fumare non può che escludere il nesso di causalità tra la condotta lesiva e l'evento dannoso. Una volta verificato che il nesso non sussiste, conclude la Corte, non ha più rilevanza né l'accertamento di un'eventuale colpa, né l'accertamento di un'eventuale responsabilità c.d. speciale.

Avv. Antonio Sansonetti, Patrocinante in Cassazione

e-mail: avv.sansonettiantonio@gmail.com

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