- Cos'è il cram down fiscale
- Accordo di composizione della crisi anche se l'Agenzia vota contro
- La normativa di riferimento invita all'estensione del cram down
- Estensione forzata dell'accordo anche in caso di voto contrario
Cos'è il cram down fiscale
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Si parla di cram down (ristrutturazione forzata del passivo) quando un'impresa in crisi presenta una proposta per soddisfare parzialmente i creditori e il Tribunale decide di confermare o modificare il piano presentato anche se i creditori sollevano delle obiezioni al contenuto del piano del debitore. In genere si ricorre al cram down quando il Tribunale rileva che il debitore sta mettendo in atto un sforzo concreto per pagare i creditori, superare così un momento di crisi e riorganizzarsi per proseguire l'attività.
In genere il Tribunale fa da mediatore tra debitore e creditori per cercare un accordo e fare in modo che il piano venga votato e adottato, se però il Tribunale rileva che questo risultato non è perseguibile, può proporne uno proprio o chiedere ai creditori di elaborare loro un piano. Nel momento in cui il Tribunale approva il piano, anche senza avere l'appoggio dei creditori, il debitore deve attivarsi per rispettare il piano, perché se non lo fa il Tribunale può intraprendere azioni per tutelare gli interessi dei creditori.
Accordo di composizione della crisi anche se l'Agenzia vota contro
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Dopo questa premessa analizziamo la sentenza del Tribunale della Spezia del 14 gennaio 2021 (sotto allegata) per comprenderne significato e portata.
La vicenda processuale
Il Giudice ammette, a norma dell'art. 10 Legge 3/2012, la proposta di accordo di composizione della crisi avanzata da un debitore che mette a disposizione della procedura risorse per euro 241. 60,00. I debiti maturati riguardano le spese prededucibili da riconoscere al difensore, al gestore che si è occupato della procedura di accordo della crisi, agli ausiliari del giudice (esperto stimatore, delegato alla vendita e custode), a due istituti di credito per crediti ipotecari, all'Erario per Iva non pagata e dovuta, a un chirografaro e a un congiunto per debiti alimentari.
Il piano prospettato ottiene il voto negativo di una banca e dell'Agenzia delle Entrate, che con due comunicazioni rende noto il proprio voto negativo, mentre con successiva comunicazione non esprime voto alcuno. Il gestore delle crisi conclude quindi per la mancata approvazione della proposta da parte, almeno, del 60% dei creditori che sono stati ammessi al voto.
Il giudice richiama la normativa in materia, esamina la disciplina della procedura di concordato preventivo in tema di voto della massa creditoria, poi quella della procedura di accordo di composizione della crisi in tema di voto della massa creditoria, ricordando che "Il sacrificio significativo delle pretese creditorie costituisce elemento insito alle caratteristiche e finalità della procedura di accordo di composizione della crisi" distinguendo le ipotesi di obbligazioni oggetto di accordi pregressi e non oggetto di accordi pregressi.
Richiama quindi i creditori ammessi al voto e quelli non ammessi e fa presente che le votazioni si sono così concluse:
- i titolari del 53,84% dei crediti, tra i quali figura anche l'Agenzia delle Entrate, hanno espresso voto contrario;
- il restante 46,16% del totale dei crediti ammessi al voto ha espresso voto positivo.
Il Giudice evidenzia che "le percentuali di voti positivi è inferiore alla percentuale minima prevista dalla Legge per l'approvazione dell'accordo (60% dei creditori aventi diritto al voto)."
La normativa di riferimento invita all'estensione del cram down
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Il Giudice però fa presente che:
- "L'art. 4 ter co. 1 lettera f) Decreto Legge 137/2020 convertito in Legge 176/2020 prevede che all'art. 12 Legge 3/2012 è aggiunto il seguente comma: "3 quater. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo dì composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria";
- tale disciplina è applicabile anche alle procedure di accordo di composizione della crisi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 176/2020 (ovvero alla data del 25.12.2020);
- analoga disciplina è già in vigore con riferimento ad altre procedure concorsuali previste dall'ordinamento, ovvero il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- L'art. 12 co. 3quater Legge 3/2012, come introdotto dall'art. 4ter co. 1 lettera f) Decreto Legge 137/2020 convertito in Legge 176/2020, comporta la conversione ipso iure in voto positivo del voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dal debitore, qualora ricorrano due condizioni:
- quale prima condizione è necessario che il contenuto positivo o negativo del voto sia decisivo ai fini dell'esito delle votazioni (nel senso che il voto positivo dell'Agenzia delle Entrate comporta l'approvazione della proposta, mentre il voto negativo dell'Agenzia delle Entrate comporta la mancata approvazione della proposta);
- quale seconda condizione è necessario che la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all'Agenzia delle Entrate di ottenere soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14ter ss Legge 3/2012."
Poiché il legislatore comanda alla Pubblica Amministrazione di aderire alle proposte di composizione giudiziaria della crisi che danno la possibilità si soddisfare il credito erariale rispetto a qualsiasi altra alternativa giudiziaria di tipo concorsuale, il Giudice, passando all'esame del caso di specie rileva che l'Agenzia delle Entrate è munita di un voto decisivo per l'approvazione dell'accordo e che il creditore erariale viene soddisfatto maggiormente dall'esecuzione dell'accordo di composizione della crisi rispetto all'ipotesi alternativa della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 ter e ss. della legge n. 3/2012. Il procedimento quindi deve proseguire nelle forme previste dall'art 12 della legge n. 3/2012 che disciplina l'accordo di composizione della crisi.
Estensione forzata dell'accordo anche in caso di voto contrario
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La sentenza del Tribunale della Spezia sopra riassunta rappresenta il primo caso di cram down fiscale applicato alla composizione della crisi da sovraindebitamento, che potrebbe essere esteso anche agli accordi di ristrutturazione, stante la corrispondenza letterale delle norme.
La sentenza è importante inoltre perché assume una posizione ben precisa in relazione alla possibilità di applicare il cram down fiscale e previdenziale non solo quando manca l'approvazione del piano, ma anche quando viene espresso voto contrario al riguardo. Nel caso di specie infatti l'Agenzia non è rimasta passiva innanzi alla proposta avanzata dal debitore, ma si è espressa in negativamente. Nonostante questo però, il Tribunale ha deciso per il cram down, per le motivazioni sopra esposte.
Scarica pdf sentenza Trib. La Spezia 14.01.2021• Foto: 123rf.com