Per il tribunale di Monza, in presenza di un concreto pericolo per la salute del minore il giudice può autorizzare il genitore a far vaccinare il figlio senza il consenso dell'altro

Sospesa la capacità del padre che rifiuta il vaccino per il figlio

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Per il Tribunale di Monza, che con il decreto del 22 luglio 2021 (sotto allegato) decide su una controversia tra genitori, occorre autorizzare la madre a sottoporre il figlio quindicenne alla vaccinazione anti-covid anche se il padre è contrario, perché nel caso di specie non esistono controindicazioni mediche, le ricerche rivelano che i benefici sono superiori ai rischi e il figlio desidera sottoporsi a vaccinazione per poter riprendere in sicurezza la propria vita sociale, scolastica e sportiva.

Padre si oppone alla vaccinazione anti-covid per il figlio quindicenne

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Una madre, dopo un consulto pediatrico per il figlio, acquisito il consenso dell'ex coniuge, viene indirizzata presso il centro vaccinale locale per la somministrazione del vaccino anti-Covid al figlio, che desidera vaccinarsi per riprendere le sue attività scolastiche e sportive.

Inaspettatamente però il padre, ricevuto il modulo per l'autorizzazione, rifiuta di concederlo, adducendo l'assenza di rischi particolari per il figlio ormai quindicenne, di cui quindi non rispetta le volontà, con conseguenti problematiche per la sua vita sociale.

Relazione sullo stato di salute del figlio

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La madre agisce in giudizio contro l'ex marito e viene invitata dal Giudice a depositare una relazione sullo stato di salute del figlio, che attesti l'eventuale presenza di patologie o allergie che possano rappresentare un impedimento medico alla somministrazione del vaccino.

Il figlio quindicenne va vaccinato anche se il padre è contrario

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Il Giudice adito dopo, aver dichiarato il ricorso della madre ammissibile, autorizza la somministrazione del vaccino anti-covid al ragazzo attribuendo alla madre la facoltà di accompagnarlo al centro vaccinale e a sottoscriverne il modulo per il consenso informato, anche in assenza di quello dell'ex marito.

Per il giudice infatti occorre fare riferimento alla giurisprudenza che si è formata sulle vaccinazioni obbligatorie e facoltative, la quale ritiene che in presenza di un "concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento risulta efficace, il giudice possa sospendere momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino." Il giudice, sempre per la giurisprudenza, nel compiere queste valutazioni deve tenere conto anche della diffusione della malattia sul territorio nazionale e della gravità della stessa per la salute.

Per quanto riguarda il caso di specie il giudice decide per la somministrazione del vaccino al minore in quanto:

  • il virus Covid19 ha avuto un'ampia diffusività sul territorio nazionale e mondiale;
  • in molti casi ha provocato la morte dei pazienti che lo hanno contratto;
  • la comunità scientifica, in base a studi che vengono continuamente aggiornati è "concorde nel ritenere che i vaccini approvati dalle autorità regolatorie nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia sia i singoli che la collettività ed in particolare i soggetti vulnerabili con un rapporto rischi benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce d'età, comprese quelle più giovani che sono, anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione."

Viceversa, la mancata vaccinazione, non solo comporta maggiori rischi per la collettività, ma chi non si vaccina ha molte più probabilità di contrarre il virus, con conseguenze negative sulla vita sociale e per quanto riguarda i giovani, sul loro percorso educativo.

Nel caso di specie il giudice rileva che non esistono controindicazioni mediche alla somministrazione del vaccino e poiché ai sensi dell'art. 3 della legge n. 219/2019 è necessario tenere conto della volontà del minore in relazione alla sua età e maturità ai fini del consenso quando deve essere sottoposto a un trattamento sanitario, l'opposizione del padre contrasta con questa disposizione, con la volontà espressa dal figlio e con il diritto alla sua salute perché la mancata copertura vaccinale può metterlo a rischio di contrarre la malattia a scuola, mentre fa sport e più in generale in tutti i momenti di socializzazione.

Il contrasto tra genitori va quindi risolto autorizzando la vaccinazione anche in assenza del consenso del padre.

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Scarica pdf Tribunale Monza decreto 22-07-2021

Foto: 123rf.com
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