La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 6192/2007) ha stabilito che spetta a entrambi gli ex coniugi comproprietari dell'immobile il pagamento dell'ICI e ciò anche in caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli. I Giudici di piazza Cavour hanno precisato che il decreto legislativo 504/1992 (che istituisce il tributo ICI) stabilisce che i soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari o i titolari di diritto reale di godimento sull'immobile. La Corte ha poi precisato che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli ha natura di un diritto personale di godimento atipico e non già di un diritto reale giacché l'assegnazione non viene fatta di per sé al coniuge ma ai figli e ciò nel loro specifico interesse.
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