Per il Tribunale di Roma sufficiente una sola segnalazione a far scattare in capo agli insegnanti l'obbligo di stringente sorveglianza volto all'adozione di tutte le misure per prevenire tali condotte

Scuola e comportamenti violenti denunciati dagli allievi

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È sufficiente una sola segnalazione da parte gli studenti inerente agli atti violenti perpetrati dai compagni a far scattare in capo agli insegnanti un obbligo di stringente sorveglianza volto all'adozione di tutte le misure idonee a prevenire tali condotte. In caso contrario e qualora derivi un danno a un allievo, gli insegnanti rischiano di andare incontro a responsabilità per culpa in vigilando a meno di non offrire una idonea prova liberatoria.

Lo ha chiarito il Tribunale di Roma, seconda sezione civile, nella sentenza n. 11249/2021 (sotto allegata) pronunciandosi in una vicenda di violenze subite da un ragazzino di terza media. I genitori del giovane adiscono le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni fisici, morali ed esistenziali, oltre alle spese mediche, subiti dal figlio a seguito delle condotte tenute in orario scolastico da alcuni compagni di classe.


Questi, dall'inizio dell'anno, si erano resi responsabili di atteggiamenti violenti e spesso tirato calci al ragazzo, anche nei genitali, provocandogli delle lesioni. Poiché ciò era avvenuto nell'orario di affidamento dei minori agli insegnanti, i genitori contestano tra l'altro la responsabilità per culpa in vigilando degli educatori e della struttura scolastica, ai sensi degli artt. 28 Cost., 1218 c.c. e 2048, secondo comma del codice civile.


Istanza che il Tribunale valuta meritevole di accoglimento in quanto, nel caso in esame, appare ravvisabile la denunciata responsabilità per l'omessa vigilanza in ordine alle condotte lesive tenute nei confronti del ragazzo da parte degli altri allievi.

Bullismo e responsabilità extracontrattuale

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Riscontrata la legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, stante la previsione di cui agli artt. 28 Cost. e 61 della L. 312/1980, il Tribunale capitolino ritiene che, nel caso in esame, la responsabilità configurabile sia di sola natura extracontrattuale.


Una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. è stata, infatti, riconosciuta dalla giurisprudenza limitatamente alle ipotesi di autolesioni procurate dall'allievo a sé stesso, atteso che non può ritenersi fatto illecito, obiettivamente antigiuridico, la condotta dell'allievo che procuri danno, non già ad un terzo, ma a sé stesso.

Al contrario, l'art. 2048, comma 2, c.c. si riferisce espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo, presupponendo quindi un fatto obiettivamente antigiuridico, lesivo di un terzo (Cass. civ. Sez. Unite, n. 9346/2002). Pertanto, si legge in sentenza, ai sensi di tale norma, gli insegnanti rispondono del fatto illecito dei loro allievi per il tempo in cui questi ultimi sono sotto la loro sorveglianza, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

Per andare esenti da responsabilità, in pratica, è necessario superare la presunzione di responsabilità e dimostrare "di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età" (Cass. n. 9337/2016).

Obbligo di sorveglianza: sufficiente una segnalazione

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Nel caso di specie, alcuni allievi della scuola, compreso lo stesso danneggiato, avevano denunciato all'inizio dell'anno scolastico giochi inopportuni che implicavano calci, anche nei genitali, ai compagni. Una circostanza che emerge anche da alcuni verbali del Consiglio di Istituto, l'ultimo dei quali ha anche sottolineato come la suddetta segnalazione fosse intervenuta una sola volta e solo a inizio anno scolastico.

Tuttavia, osserva il Tribunale, anche la presenza di una sola doglianza da parte degli studenti circa le "abitudini" invalse tra i compagni, avrebbe comunque imposto "un obbligo di stringente sorveglianza da parte degli insegnanti, allo scopo di adottare tutte le misure idonee a prevenire simili condotte, anche alla luce della giovane età degli studenti coinvolti (alunni di terza media)".

Presunzione di responsabilità e prova liberatoria

Non vale ad escludere la responsabilità degli insegnanti la circostanza che tali eventi avrebbero potuto verificarsi nei corridoi o nei bagni della scuola, come si legge in un verbale del Collegio dei docenti: infatti, sottolinea il giudice capitolino, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e incolumità degli allievi si estende per tutto il tempo in cui i medesimi fruiscono della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

L'art. 2048 c.c. "pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo" (Cass. n. 916/1999).

Nel caso de quo non si ritiene fornita la prova liberatoria in quanto, pur essendo noto al corpo docente il fatto che gli alunni della struttura scolastica fossero dediti a giochi potenzialmente pericolosi, non sono state comunque adottate misure organizzative idonee a prevenire il danno subito dall'allievo. L'espletata C.T.U. ha tra l'altro confermato la sussistenza del nesso causale tra le condotte contestate e i danni subiti dal figlio degli attori.

Liquidazione del danno

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Il provvedimento si occupa, infine, della liquidazione del danno non patrimoniale subito dal giovane che viene effettuata applicando le Tabelle di Roma attraverso una valutazione personalizzata delle sofferenze patite dal soggetto leso in conseguenza del fatto illecito dedotto in lite (cfr.. Cass. Sez. Un. n. 26972/08).

In particolare, per la liquidazione delle varie componenti del danno non patrimoniale, il giudicante tiene in debita considerazione l'indubbia sofferenza patita dal giovane per la specifiche modalità che hanno portato all'illecito: come si legge in sentenza, "anche se non è stata accertata l'effettiva sussistenza di veri e propri atti di bullismo, non vi è dubbio che essere stato preso di mira nell'ambito del 'gioco' posto in essere dai compagni di scuola ha potuto comportare riflessi negativi a livello esistenziale e morale", come evidenziato anche dallo stesso consulente tecnico.

Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto, dell'entità dei postumi permanenti (2-3%), dell'incapacità temporanea assoluta di giorni 20, il danno non patrimoniale viene personalizzato ed equitativamente liquidato in tremila euro per quello da incapacità permanente a cui si aggiungono mille euro per il danno da incapacità temporanea e ben 10mila euro per il danno morale soggettivo (comprensivo del danno c.d. esistenziale). Si tratta di oltre 15mila euro (a seguito di rivalutazione) che vengono posti a carico del Ministero convenuto.

Scarica pdf Tribunale di Roma sentenza n. 11249/2021

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