- Videosorveglianza sul posto di lavoro: è ancora reato
- Per il procuratore è sempre reato spiare i dipendenti
- Continuità normativa tra il reato abrogato e quello del dlgs 151/2015
Videosorveglianza sul posto di lavoro: è ancora reato
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Erra il giudice di primo grado ad assolvere la titolare di un esercizio commerciale che ha piazzato le telecamere nei locali dell'attività per controllare gli addetti alla vendita. Questo perché il dlgs n. 151/15, che ha dato attuazione, insieme ad altri provvedimenti, al Jobs Act, ha conservato la sanzione prevista in caso di violazione dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori legge n. 300/1970. C'è quindi continuità normativa fra la fattispecie che è stata abrogata e quella contenuta nell'art. 171 in relazione all'art. 114 del dlgs n.196/03 che contiene il "Codice in materia di protezione dei dati personali."
Questa la decisione contenuta nella sentenza della Cassazione n. 32234/2021 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Il Giudice di primo grado assolve l'imputata dalla imputazione per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 300/1970 perché non ha rispettato quanto indicatole dagli ispettori del lavoro in merito alla installazione delle telecamere sul posto di lavoro, finalizzato a controllare gli addetti alla vendita dell'esercizio commerciale gestito dalla stessa. Per il Giudice dopo l'entrata in vigore del dlgs n. 196/2003 detta condotta non integra più reato.
Per il procuratore è sempre reato spiare i dipendenti
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Il Procuratore Generale però ricorre in Cassazione, perché ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la disposizione che l'imputata ha violato in realtà non è stata abrogata.
Continuità normativa tra il reato abrogato e quello del dlgs 151/2015
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La Cassazione accoglie il ricorso perché fondato. Dopo l'abrogazione degli articoli 4 e 38 della legge n. 300/1970 infatti è sempre reato usare impianti di videosorveglianza per controllare, anche a distanza, i lavoratori. Esiste infatti continuità tra la fattispecie abrogata e quella prevista dall'art. 23 del dlgs n. 151/2015 che ha attuato il Jobs Act. La normativa che è sopravvenuta ha infatti mantenuto integra la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 in base a quanto sancito dall'art. 171 del dlgs n. 196/2003 risultante dalla modifica riconducibile alla legge n. 101/2018.
Il comma 2 dell'art. 23 del dlgs n. 151/2015 al comma 2 prevede infatti che: "2. L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' sostituito dal seguente: Art. 171 (Altre fattispecie). - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, é punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970. Trattasi della pena dell'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni a un anno, con applicazione congiunta nei casi più gravi.
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Scarica pdf Cassazione n. 32234/2021