La Cassazione conferma che l'assenza dell'accessorietà della garanzia può derivare dal tenore dell'accordo contrattuale

Polizza fideiussoria e garanzia

La Cassazione Civile con sentenza n. 15091/2021 conferma che l'assenza dell'accessorietà della garanzia può derivare dal tenore dell'accordo contrattuale
In relazione ad una polizza fideiussoria, la ricorrente in Cassazione, contestava che il giudice di appello non avesse esaminato un articolo delle condizioni generali ove, oltre alla denominazione di "polizza fideiussoria" non vi erano riportate le espressioni di tipiche del contratto autonomo di garanzia quali "a prima richiesta" e "senza eccezioni", ma la previsione che il pagamento della garanzia avvenisse «dopo un semplice avviso alla ditta obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso». Pertanto, ritenendo applicabili sia il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, prevista dall'art.1944 c.c. nonché la decadenza prevista dall'art.1957 c.c. espressamente indicata in polizza.

Il contratto autonomo di garanzia in base al tenore dell'accordo

La Cassazione con sentenza n. 15091/2021, dando continuità alla giurisprudenza di legittimità, ha osservato che in materia di contratto autonomo di garanzia, l'assenza dell'accessorietà della garanzia può derivarsi, in difetto delle espressioni "a prima richiesta" e "senza eccezioni", anche dal tenore dell'accordo. In particolare, ".. la presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso (esclusione che si ricava dalla previsione che il pagamento avviene «dopo un semplice avviso alla ditta obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso»)… "
Pertanto, continua la S.C., "..va rammentato che la tendenziale incompatibilità della previsione di cui all'art. 1957 con il contratto autonomo di garanzia, salvo la diversa specifica pattuizione fra le parti (Cass. 28 marzo 2017, n. 7883), non esclude che l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., debba intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione (Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; 21 maggio 2008, n. 13078)."
In questo quadro, "..la circostanza che le parti, in un contratto di garanzia, abbiano regolamentato gli oneri gravanti sul creditore ai sensi dell'art.1957 cod. civ., non è da sola sufficiente ad escludere il carattere autonomo della garanzia stessa, essendo tale norma espressione di un'esigenza di tutela del fideiussore, che può essere considerata meritevole di protezione anche in caso di garanzia non accessoria (Cass. 5 aprile 2012, n. 5526). "

Assibot

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: