- Persone, minori e famiglie: tribunale ad hoc
- Come è articolato il tribunale della famiglia
- Rito unico per la famiglia
Persone, minori e famiglie: tribunale ad hoc
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La riforma Cartabia del processo civile, attuata con il decreto legislativo n. 149/2022, ha confermato quanto anticipato dalla legge delega n. 206/2021, ossia la nascita del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con competenza nelle cause che in precedenza erano ripartite tra tribunale ordinario, giudice tutelare e tribunale per i minorenni.
Le norme del codice di procedura civile inserite nel Titolo IV bis (art. 473 bis - 473 ter) e dedicate al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia sono in vigore dal 28 febbraio 2023 e riguardano i procedimenti instaurati dopo questa data. Occorre tuttavia chiarire che per il Tribunale delle persone e della famiglia è stata prevista un' entrata in vigore graduale e progressiva a causa delle difficoltà organizzative, della riforma dell'ordinamento giudiziario e della previsione di realizzare questo ufficio senza pesare sulla finanza pubblica.
Obiettivo quest'ultimo assai criticato dalla magistratura, che al contrario di quanto previsto, chiede maggiori investimenti nella scuola, nei servizi sociali e sanitari e nella giustizia minorile.
Ambito di applicazione del Tribunale
L'articolo 473 bis c.p.c che apre il titolo dedicato al procedimento unico in materia di persone, famiglia e minori, fa salve dal suo ambito di applicazione, le competenze in materia specificamente escluse dalla legge e i procedimenti:
- finalizzati alla dichiarazione di adottabilità;
- di adozione dei minori;
- delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Intervento dei servizi sociali
L'istituzione del nuovo Tribunale ha comportato necessariamente anche una nuova organizzazione per regolamentare l'intervento dei servizi socio assistenziali e sanitari in tutte quelle situazioni in cui siano coinvolti dei minori.
La norma di riferimento del codice id procedura civile in questo senso è l'articolo 473bis 27 che conferisce al giudice il potere di disporre l'intervento dei servizi sociali o sanitari, definendo l'attività che gli stessi devono svolgere, i termini entro i quali devono relazionare periodicamente sull'attività svolta e quelli in cui le parti possono depositare memorie. Da segnalare che le valutazioni degli operatori, anche relative ai profili di personalità devono fondarsi su "dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione."L'ascolto del minore
La Riforma inoltre ha valorizzato l'ascolto del minore, le figure dei tutori e dei curatori speciali, l'istituto della mediazione familiare e la tematica della violenza domestica o di genere, a cui è stata dedicata una sezione specifica all'interno del capo III del nuovo titolo VI bis del codice di procedura civile.
Come è articolato il tribunale della famiglia
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La nuova articolazione del Tribunale prevede sezioni distrettuali, istituite presso ciascuna Corte d'Appello (o sezione di Corte d'Appello), e sezioni circondariali, presso ogni sede di Tribunale ordinario, con diverse competenze.
Il tribunale è diretto da un Presidente e ad esso sono addetti più giudici dotati di competenze specifiche nelle materie attribuite al tribunale. I giudici addetti a questo tribunale esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 160/2006.
A questo tribunale, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, sono affidate le seguenti funzioni:
- giurisdizione di primo e secondo grado in materia civile nei provvedimenti che riguardano lo stato, la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
- giurisdizione di primo grado in materia penale e in materia di sorveglianza;
- giudice tutelare;
- le altre funzioni deferite dalla legge nei modi stabiliti.
Per l'operatività del nuovo sistema la riforma Cartabia aveva fissato una fase transitoria fino alla fine del 2024, data entro la quale il Governo dovrebbe adottare le necessarie norme di coordinamento delle disposizioni e per trattare in modo rapido i processi pendenti.
Si segnala che, per fornire un valido supporto ai giudici ordinari il Governo con il decreto legge n. 105/2023 ha previsto l'entrata in vigore di una norma transitoria, con validità fino al 30 aprile 2024, per consentire al giudice, in materia di responsabilità genitoriale, di delegare adempimenti specifici a un giudice onorario.
Rito unico per la famiglia
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Le persone, i minori e la famiglia hanno quindi un solo tribunale di riferimento. A essere unico però è anche il rito, fondato su un modello che si ispira a criteri di rapidità ed efficacia, attraverso l'abbreviazione dei termini processuali e la previsione di un ricorso che deve essere improntato a criteri di chiarezza e sinteticità.
Il rito ha comportato ovviamente l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV -bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie."
La competenza territoriale è stabilita in base alla residenza del minore, la cui tutela rappresenta uno degli elementi centrali del rito, così come la valorizzazione del suo ascolto.
Rito unico anche per quanto riguarda i procedimenti di separazione e di divorzio su domanda congiunta e affidamento dei minori nati fuori dal matrimonio.
Il rito si caratterizza per la tutela rafforzata nei confronti dei minori in contesti di violenza, ma anche in presenza di comportamenti di un genitore finalizzati a ostacolare il rapporto dei figli con l'altro, con la previsione di misure di protezione adeguate.
L'istituzione del Tribunale unico ha prodotto come effetto ulteriore la modifica del codice civile, delle disposizioni di attuazione al codice civile e delle leggi speciali che si occupano di persona, minori e famiglia.
Il decreto di attuazione ha definito, infatti, in relazione al rito unico:
- l'ambito di applicazione,
- la composizione dell'organo giudicante,
- i poteri del giudice e del pubblico ministero,
- le modalità di ascolto del minore,
- le procedure di nomina del tutore e del curatore per il minore,
- la mediazione familiare,
- la forma della domanda,
- lo svolgimento del procedimento (compresa l'adozione di provvedimenti indifferibili),
- la fase delle impugnazioni,
- la nomina di consulenti ed esperti,
- l'intervento dei servizi sociali,
- disposizioni speciali da applicare in caso di violenza domestica o di genere.