- Escluso il reato di atti osceni
- Per il PM il reato di atti osceni sussiste
- Non c'è reato se manca il pericolo che dei minori vi assistano
- Quali sono i luoghi abitualmente frequentati da minori
Escluso il reato di atti osceni nel vagone di un treno
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Non è integrato il reato di atti osceni in luogo pubblico o esposto al pubblico in cui vi è pericolo di esposizione al fatto da parte dei minori, l'autoerotismo praticato all'interno di un vagone perché di fatto questo non è il tipico luogo che i minori scelgono di frequentare con sistematicità. Questa la ragione del rigetto del ricorso del Pubblico Ministero contenuta nella sentenza n. 32687/2021 (sotto allegata) della Cassazione.
Vediamo insieme come si sono svolti i fatti e perché gli Ermellini sono giunti a questa conclusione.
La vicenda processuale
La passeggera di un treno denuncia alla Polizia Ferroviaria un altro passeggero, per essersi masturbato in sua presenza, al solo fine d'importunarla. All'arrivo degli agenti l'uomo reagisce con gesti violenti e minacce per impedire lo svolgimento della loro attività.
Il Pubblico Ministero contesta al denunciato la commissione del reato di atti osceni, contemplato dall'art. 527 c.p comma secondo perché il fatto è stato commesso in un luogo frequentato anche da minori, per cui il rischio di esposizioni degli stessi al gesto dell'imputato non può escludersi.
Il Tribunale competente però convalida l'arresto solo per il reato di resistenza, in quanto a suo giudizio deve escludersi la flagranza del reato contestato nell'altro capo d'imputazione.
Il Giudice condanna quindi l'imputato per il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale in quanto deve escludersi che la condotta di autoerotismo sia stata commessa in un luogo abitualmente frequentato da minori e quindi a rischio di esposizione da parte degli stessi.
Per il PM il reato di atti osceni sussiste
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Il Pubblico Ministero ricorre in Cassazione contro la decisione del giudice di merito, ribadendo con il primo motivo il rischio di esposizione dei minori alla condotta dell'imputato. Con il secondo invece lamenta un vizio di motivazione della decisione sulla flagranza del reato ai fini della convalida dell'arresto.
Non c'è reato se manca il pericolo che dei minori vi assistano
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Per la Cassazione il ricorso è infondato.
Gli Ermellini infatti ci tengono a precisare che quando si parla di "luogo abitualmente frequentato da minori" non si fa riferimento solo a un luogo aperto o esposto al pubblico. Deve trattarsi piuttosto di un posto che i minori scelgono sistematicamente di frequentare.
Inoltre, in un caso simile a quello di specie, la Cassazione ha già avuto modo di chiarire che l'interno di un vagone ferroviario in movimento non costituisce un luogo che abitualmente viene frequentato da minori. Deve quindi escludersi che il soggetto abbia commesso il reato di atti osceni di cui all'art 527 c.p. comma 2, contestato dal PM.
Quali sono i luoghi abitualmente frequentati da minori
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La Cassazione sul punto comunque è già intervenuta anche con la sentenza n. 29239/2017 in cui ha precisato che "i luoghi abitualmente frequentati da minori - al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto - sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all'interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale)."
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Scarica pdf Cassazione n. 32687/2021• Foto: 123rf.com