Il Tribunale di Latina fa proprio il principio secondo cui è onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, dell'omologazione e revisione

Guida in stato di ebbrezza e regolare funzionamento dell'etilometro

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In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione.


È questo il principio di diritto a cui si è attenuto il Tribunale di Latina nella sentenza n. 1410/2021 (qui sotto allegata) assolvendo per insussistenza del fatto un automobilista, vittoriosamente assistito dall'Avv. Roberto Iacovacci, imputato per guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 1 e 2, lett. c), del Codice della Strada (tasso alcolemico pari a 2,10 g/l di sangue rilevato alla prima prova e 2,05 g/l alla seconda prova).


Il Tribunale, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattimento, non ritiene provata oltre ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato, attese le risultanze dell'istruttoria testimoniale e documentale espletata. In particolare, sotto la lente del magistrato finisce la mancata taratura dell'etilometro utilizzato.


Sul punto, il magistrato richiama il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 38618/2019, elaborato sulla scia dell'insegnamento della Corte costituzionale poi recepito dalla giurisprudenza civile.


Per approfondimenti Alcoltest: revirement Cassazione, l'accusa prova il funzionamento dell'etilometro

Omologazione e visite periodiche

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Il Tribunale rammenta come l'etilometro debba essere omologato dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base della rispondenza a specifici requisiti tecnici stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, nonché sottoposto annualmente a verifica dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.) e ritirato dall'uso in caso di esito negativo della prova (art. 379 Reg. Es. C.d.S.).


Il corretto utilizzo dello strumento può essere verificato dall'esame del libretto metrologico (che contiene i dati identificativi dell'apparecchio, le annotazioni relative alle operazioni compiute e la data di scadenza della visita periodica) di cui è dotato ogni apparecchio, che deve essere esibito a richiesta.


L'etilometro visualizza i risultati dei controlli, e fornisce la corrispondente "prova documentale". Così, è considerato "iuris et de iure" in stato di ebbrezza il conducente che presenti, dall'analisi dell'aria alveolare espirata (emuntore principale), una concentrazione alcolemica, automaticamente convertita in valore di alcool nel sangue, superiore a 0,5 grammi per litro, risultante da almeno due determinazioni concordanti effettuate a un intervallo di tempo di 5 minuti. L'allegato al D.M. 22/5/1990 n. 196, indica gli errori massimi tollerati su ogni risultato, in più o meno.

Canone di razionalità pratica

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In parte motiva il Tribunale richiama quanto stabilito dalla Corte costituzionale (sent. 113/2015) che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 45, comma 6 C.d.S., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.


Principio che ha poi ispirato l'ordinanza 1921/2019 con cui i giudici di legittimità hanno precisato che il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo di cui all'art. 186 c. 2 lett a) C.d.S., effettuata mediate etilometro, deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti (regolare omologazione e calibratura, nonché controlli periodici) cui si correla l'obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione. E l'onere della prova dell'espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla pubblica amministrazione poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.


Tale canone di razionalità pratica, enunciato dalla Consulta, in tema di autovelox, e riconosciuto dalla giurisprudenza civile, in relazione all'etilometro, evidenzia che qualsiasi apparecchio, soprattutto se elettronico, è soggetto a invecchiamento e a variazioni delle sue caratteristiche. E per questo risulta necessario sottoporre tali strumenti a manutenzione, in quanto "l'obsolescenza e il deterioramento possono incidere sull'affidabilità delle apparecchiature in un settore di particolare rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale".

Assoluzione senza prova del funzionamento dell'etilometro

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La giurisprudenza (come dimostra la citata sentenza n. 38618/2019) ha ritenuto di estendere tale principio anche in sede penale: l'obiettivo è quello di evitare l'evidente e irragionevole distonia, nella parte in cui l'onere della prova del funzionamento dell'etilometro spetterebbe alla pubblica amministrazione, in sede civile e, all'imputato, in sede penale.


D'altronde, spiega il Tribunale, "il principio de quo risulta conforme alla regola generale secondo cui è l'accusa a dover provare la ricorrenza degli elementi costitutivi del fatto reato, mentre resta a carico dell'imputato dimostrare gli eventuali fatti negativi - impeditivi, modificavi o estintivi - rilevanti".


Di conseguenza, "l'onus probandi" dell'imputato può sorgere solo a seguito del reale ed effettivo accertamento da parte del pubblico ministero del regolare funzionamento e dell'espletamento delle dovute verifiche dell'etilometro. Nel caso di specie, invece, non risulta che la pubblica accusa abbia fornito la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e sottoposizione a revisione, per questo scatta l'assoluzione piena nei confronti dell'imputato.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Tribunale di Latina sentenza n. 1410/2021

Foto: 123rf.com
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