Per la Cassazione, le spese per adeguare alle normative antincendio le autorimesse gravano solo sui proprietari se gli altri condomini non ne traggono alcuna utilità

Spese adeguamento antincendio box e riparto spese condominiali

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Le spese sostenute per adeguare i box di proprietà privata alla normativa antincendio non devono essere poste a carico dei condomini che non ne fanno uso e non ne traggono alcuna utilità. Esse infatti gravano interamente sui proprietari delle autorimesse. Questo in sintesi il principio affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 24166/2021 (sotto allegata).

Contestazione riparto spese di adeguamento alla normativa antincendio

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Una condomina impugna una delibera con cui è stato deciso il riparto delle spese relative alla progettazione, esecuzione e adeguamento delle autorimesse interrate alla normativa antincendio. La delibera impugnata ha posto a carico dei proprietari esclusivi i 2/3 delle spese mentre il restante 1/3 a carico di tutti i condomini non proprietari. Per la ricorrente però le spese sarebbero dovute gravare interamente sui proprietari delle autorimesse, visto che la stessa non trae da tali opere di adeguamento alcun vantaggio.

Il condominio costituito però contesta l'addebito delle spese ai soli proprietari dei box visto che le opere sono state effettuate nell'interesse e a beneficio di tutti i condomini.

Le richieste della condomina vengono respinte sia in primo grado che in Appello, che conferma la decisione di primo grado, precisando la correttezza del criterio di ripartizione visto che i lavori hanno interessato anche le aree comuni dell'interrato e del seminterrato come le corsie di manovra e la centrale termica.

Delle spese per l'adeguamento dei box godono solo i proprietari

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La condomina soccombente, nel ricorrere in Cassazione, solleva, per l 'argomento che interessa trattare, i seguenti motivi:

  • evidenzia come la sentenza impugnata abbia travalicato i limiti della domanda poiché la stessa non ha chiesto l'esonero dalle spese relative alla centrale termica, ma solo da quelle sostenute per progettazione e l'esecuzione delle parti comuni a servizio delle autorimesse;
  • lamenta poi l'errata ripartizione delle spese visto che gli spazi di manovra e le autorimesse sono utilizzabili separatamente dai soli proprietari delle autorimesse.
    La Corte d'Appello nel decidere ha trascurato a suo dire il contenuto dell'art. 1123 c.c il quale "prevede la ripartizione delle spese condominiali in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino, precisando, al comma 2 che "se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartire in proporzione dell'uso che ciascuno può farne fino ad escludere dall'obbligo di contribuzione delle spese in caso di condominio parziale."

Nessuna spesa per il condomino che non beneficia della cosa

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La Corte di Cassazione condivide le ragioni della condomina perché il giudice dell'impugnazione ha accertato che la stessa non era proprietaria della autorimessa del seminterrato e che lo spazio di manovra era destinato all'uso esclusivo dei proprietari delle autorimesse. La Corte ha quindi errato nel porre a carico di tutti i condomini le spese per l'adeguamento alla normativa antincendio. Dai lavori che sono stati eseguiti nelle autorimesse infatti la ricorrente non ha tratto alcuna utilità, perché le opere hanno interessato solo le proprietà private.

La Corte avrebbe dovuto porre a carico della condomina pro quota solo le spese che riguardavano le parti comuni e non quelle sostenute per le misure antincendio. Non rileva infatti ai fini del riparto delle spese che dell'adeguamento beneficino indirettamente i condomini perché le opere ostacolano la formazione di incendi.

Alla luce di tutte queste considerazioni la Corte afferma il seguente principio di diritto: "Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, indicate nell'art.1117 c.c., per la loro funzione necessaria all'uso collettivo, sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, salvo diversa convenzione; se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese vanno ripartite in proporzione dell'uso che ciascun condomino può farne; le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, possano servire ad uno o più condomini non vanno poste a carico di quest'ultimi".

Scarica pdf Cassazione n. 24166/2021

Foto: 123rf.com
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