Per il tribunale di Torino, la guida in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti non comporta in automatico l'aggravante dell'aver causato il sinistro

Guida in stato di alterazione e causazione di sinistro stradale

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Il Tribunale di Torino nella sentenza n. 534/2021 (sotto allegata) ha il pregio di chiarire che il reato di guida in stato di alterazione causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti non comporta l'applicazione automatica dell'aggravante dell'aver causato un sinistro. Occorre distinguere infatti l'essere solo coinvolto in un sinistro, dalla responsabilità per averlo provocato. Vediamo le ragioni per le quali il Tribunale ha dovuto fare queste precisazioni.

La vicenda processuale

Un soggetto viene imputato per il reato contemplato dall'art. 187 del Codice della Strada perché si è messo alla guida di un veicolo in stato di alterazione psico fisica dopo aver assunto sostane stupefacenti, con l'aggravante di aver causato un sinistro stradale.

Dagli atti emerge che i Carabinieri sono intervenuti per verificare lo scontro tra l'imputato, alla guida del suo motociclo e un altro soggetto alla guida di un furgone. L'imputato, ancora al volante della moto coinvolta nel sinistro, riporta lesioni per le quali viene portato in ospedale.

Dall'esame del sangue emerge la presenza nel sangue di tetraidrocannabinolo in misura superiore ai limiti consentiti. Dalle dichiarazioni assunte emerge però anche che un motociclo ha tagliato la strada all'imputato che a sua volta è andato a urtare contro il furgone.

Il difensore nega l'aggravante dell'aver causato l'incidente

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Il P.M chiede la condanna dell'imputato mentre il difensore di quest'ultimo l'assoluzione in difetto della prova dello stato di alterazione alla guida, chiedendo in subordine l'applicazione della pena nella misura minima, con la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità presso il Comune di residenza, previa esclusione dell'aggravante dell'aver causato un incidente stradale.

Non sussiste l'aggravante dell'aver provocato il sinistro

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Il Tribunale ritiene indubbiamente integrato nel caso di specie il reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Dagli esami ematici è emersa una quantità di sostanza stupefacente superiore alla soglia di tollerabilità.

Deve però essere esclusa l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale poiché, dagli accertamenti è risultato che a provocare l'urto è stato l'ignoto conducente di un motoveicolo che ha tagliato la strada all'imputato a bordo della sua moto, provocandone lo scontro contro il furgone.

Ricorda il Tribunale poi che: "è utile ricordare che l'art. 187 c. 1 bis C.d.s. stabilisce un inasprimento di pena ove "il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale", con ciò richiedendosi espressamente, mediante l'utilizzo del verbo provoca, un nesso di causalità materiale e psicologica tra la condotta di guida dell'agente e la verificazione del sinistro. In altri termini, per integrare la circostanza aggravante de qua, non è sufficiente il mero coinvolgimento in un incidente stradale, ma è necessario che il conducente abbia concorso a cagionare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il sinistro stradale. In caso contrario si opererebbe un'inammissibile interpretazione analogica in malam partem dell'aggravante in questione, così come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: "... alla circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non può equipararsi il mero coinvolgimento nel sinistro" (così Cass. Pen. Sez. IV n. 7969/13)."

Se si ragionasse diversamente si finirebbe per imputare all'imputato una circostanza aggravante a titolo di responsabilità oggettiva. Occorre poi considerare che anche i militari intervenuti sul posto non hanno rilevato profili di responsabilità dell'imputato ricollegabili al sinistro stradale. Deve quindi escludersi la ricorrenza dell'aggravante contestata.

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Scarica pdf Tribunale Torino n. 534/2021

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