L'art. 1175 c.c.
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L'articolo 1175 del Codice Civile rappresenta la base normativa per attestare l'esistenza di un obbligo di informazione preventiva in capo al gestore. In virtù della norma, infatti, le parti di un contratto devono, nell'esecuzione dello stesso, comportarsi secondo i principi di correttezza e buona fede. Il dispositivo del sopracitato articolo, invero, ha numerose attuazioni all'interno del regolamento locale di gestione del servizio di somministrazione idrica e della carta dei diritti ad esso correlata.
Il principio affermato dalla Cassazione
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La Cassazione con l'ordinanza n. n. 24904/21 del 15.09.2021, entra a gamba tesa nella materia dei consumi irregolari dell'acqua e degli obblighi del gestore, a anche se la medesima si riferisce ad un'utenza condominiale, il principio in essa contenuto è applicabile a qualsiasi utente.
In particolare, la Corte suprema espone il principio secondo il quale il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna preventiva espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo informativo dell'ente somministrante nei confronti dell'utente finale. In virtù di tale pronuncia, il gestore deve consentire all'utente di avere preventiva contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi attivare al fine di evitare l'ulteriore aggravio del danno provocato dall'eventuale perdita occulta.
La Corte stabilisce, altresì, che la mancata diligenza dell'utente, che non ha verificato il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore e non ha fatto la cosiddetta "autolettura", non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento in capo all'azienda erogatrice del servizio dell'obbligo di segnalazione dei consumi anomali.
Conseguenze per la mancata comunicazione
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Secondo la Suprema Corte, la società che ha in gestione il servizio idrico integrato deve preventivamente informare l'utente della presenza di consumi anomali, al fine di evitare l'ulteriore aggravio della propria posizione. Il venir meno dell'obbligo di informazione implica in capo al gestore il dovere di risarcire il danno in favore del proprio utente.
Avv. Antonella Bua
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